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Revoca della patente e bilanciamento delle aggravanti nell’ebbrezza aggravata (Cass. pen. n. 9216 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è obbligatoria, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, qualora il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, non potendo il giudice applicare la diversa sanzione della sospensione. In materia di concorso di circostanze, l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, Cod. Strada è sottratta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; qualora concorra con altra aggravante non privilegiata e con attenuanti, queste ultime devono essere previamente comparate con l’aggravante non privilegiata e, solo se ritenute prevalenti, comportano una diminuzione della pena per il reato aggravato da quella speciale. Gli aumenti per le circostanze ad effetto speciale vanno operati con il criterio di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen..

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Bologna condannava un conducente, di età inferiore a ventuno anni, per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente stradale e dall’essere stato commesso in orario notturno, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e una pena determinata secondo un calcolo contestato.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia l’imputato, deducendo vizi nel calcolo della pena con riferimento al giudizio di bilanciamento e alla mancata indicazione della pena base, sia il Procuratore Generale, censurando l’applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca, obbligatoria per legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha chiarito che l’art. 186, comma 2-bis, Cod. Strada, nel raddoppiare le sanzioni per l’ipotesi di incidente stradale, attrae nella propria disciplina anche la circostanza aggravante di cui all’art. 186-bis, comma 3, relativa al conducente “a rischio elevato”: ne consegue che, nel caso di incidente provocato da tale conducente, trova applicazione solo la prima disposizione.

La Corte ha poi precisato che l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies (fatto commesso tra le 22.00 e le 7.00) è sottratta al giudizio di bilanciamento. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 42414 del 2021, ha affermato che, in caso di concorso tra attenuanti, una aggravante a comparazione e una aggravante privilegiata, le attenuanti devono essere previamente bilanciate con l’aggravante non privilegiata: solo se prevalenti, operano una diminuzione sulla pena del reato aggravato da quella speciale; in caso di equivalenza, la loro portata può essere considerata nei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva indicato una pena base comprensiva di entrambe le aggravanti senza specificare gli aumenti, operando poi la diminuzione per le generiche. Tale metodo è stato censurato, dovendosi invece muovere dalla pena prevista per l’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), aggravata solo ai sensi del comma 2-sexies, e su questa applicare la riduzione per le circostanze attenuanti ritenute prevalenti. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Quanto al ricorso del Procuratore Generale, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, Cod. Strada, la patente è sempre revocata quando il conducente che provoca un incidente abbia un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Poiché nel caso in esame il tasso accertato era di 1,86 g/l, l’applicazione della sospensione era illegittima. La Corte, richiamando i propri precedenti, ha disposto l’annullamento senza rinvio della statuizione e la revoca della patente di guida.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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