Falsa denuncia di smarrimento di assegni integra calunnia (Cass. pen. Sez. VII n. 6161 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari presentata da un soggetto che li abbia già consegnati ad altra persona in adempimento di un’obbligazione. La condotta, pur non contenendo un’accusa diretta riferita a uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio — il furto o la ricettazione — a carico di persona determinata, ossia il negoziatore del titolo. Il giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e quello sulla recidiva hanno natura diversa: il medesimo elemento rientrante nell’art. 133 cod. pen. può essere utilizzato a sostegno di entrambe le statuizioni.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di calunnia di cui all’art. 368 cod. pen. per avere denunciato lo smarrimento di un assegno bancario che aveva in precedenza consegnato in pagamento a un terzo. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02.05.2024, ha confermato la condanna, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di avere ricevuto il titolo proprio dall’imputato.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità del giudizio per assenza dichiarata in udienza preliminare, l’insussistenza della responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, la conferma della recidiva reiterata e infraquinquennale e il diniego delle attenuanti generiche. La questione arriva davanti alla Corte per la verifica dei motivi dedotti avverso la sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, relativo alla nullità del giudizio per la dichiarazione di assenza in udienza preliminare, è precluso: la questione non era stata oggetto di doglianza in appello e imporrebbe accertamenti non consentiti in sede di legittimità. Del tutto indimostrata, inoltre, è la conoscenza da parte del giudice dello stato di detenzione dell’imputato, non desumibile da un certificato del casellario aggiornato successivamente all’udienza.
Anche il motivo sull’affermazione di responsabilità è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto attendibili, con motivazione non illogica, le dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito di avere ricevuto in pagamento dall’imputato l’assegno poi denunciato smarrito. Le doglianze del ricorrente sono aspecifiche e mirano a introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Sul piano della qualificazione giuridica la Corte afferma il principio centrale: integra pienamente la fattispecie di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari presentata da chi li abbia consegnati ad altri in adempimento di un’obbligazione. Sebbene non contenga un’accusa diretta concernente uno specifico reato, essa è idonea a determinare ragionevolmente l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio — il furto o la ricettazione — a carico di persona determinata, ossia il negoziatore del titolo. La Corte richiama, in proposito, Sez. VI n. 7573 del 27.01.2023.
Quanto alla recidiva, la Corte rileva che la sentenza di appello ha evidenziato numerose condanne irrevocabili per delitti non colposi, le ultime delle quali divenute irrevocabili nel 2014 e nel 2015, e che il reato oggetto del giudizio è del 27 febbraio 2015: sussistono dunque i presupposti formali dell’aggravante. Non risulta violato il limite di cui all’art. 99, comma 6, cod. pen., poiché l’aumento pari a un anno e quattro mesi non eccede il cumulo delle pene inflitte con le precedenti sentenze, complessivamente un anno e dieci mesi.
Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Il richiamo ai numerosi precedenti penali è conforme al principio per cui i giudizi sulle attenuanti e quello sulla recidiva hanno natura diversa, di tal che il medesimo elemento rientrante nell’art. 133 cod. pen. può fondare entrambe le statuizioni. Infondata è anche la doglianza sulla dosimetria, essendo la pena irrogata nel minimo edittale della fattispecie ex art. 368 cod. pen., poi aumentata entro i limiti dell’art. 99, ultimo comma, cod. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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