Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: presunzione dalla quantità e qualità (Cass. pen. Sez. VII n. 29638 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la finalità di cessione a terzi può essere presunta dalla quantità, dalla qualità e dalla composizione della sostanza detenuta, senza che siano necessari né la contestuale attività di spaccio né l’individuazione di potenziali acquirenti. Il giudice del merito può fondare il giudizio di responsabilità sul dato ponderale complessivo, sulla varietà tipologica e sulle modalità di confezionamento, valorizzando la loro incompatibilità con l’ipotesi della precostituzione di una scorta per futuri consumi personali. In sede di legittimità non sono ammessi motivi che, riproponendo censure già vagliate e disattese, mirino a una rivalutazione delle fonti probatorie. L’art. 131-bis cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche restano esclusi quando il giudice argomenti in modo non illogico sull’assenza dei relativi presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, con sentenza del Tribunale di Bari, del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, a fini di cessione a terzi, marijuana e cocaina. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 3 marzo 2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto la destinazione alla cessione dal peso, dalla suddivisione in dosi e dalla varietà delle sostanze, e che le stesse fossero compatibili con un consumo di gruppo. Con un secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo e il secondo motivo non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, non scanditi da specifica critica e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il giudice del merito ha correttamente ritenuto provato il fatto basandosi sul dato ponderale complessivo delle sostanze, sulla varietà tipologica e sulle modalità di confezionamento. Ha richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 46610 del 09.10.2014), secondo cui, in tema di responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, non è necessaria né la contestuale attività di spaccio né l’individuazione di potenziali acquirenti, potendosi tale finalità presumere dalla quantità, qualità e composizione della sostanza detenuta.

La quantità sequestrata è stata ritenuta incompatibile con l’ipotesi della precostituzione di una scorta per futuri consumi. Quanto alla perizia tossicologica, la tesi difensiva sugli asseriti errori di calcolo è stata disattesa, poiché la difesa non aveva prodotto alcuna evidenza scientifica a sostegno e aveva operato la scelta del rito abbreviato, incompatibile con approfondimenti istruttori sul punto.

Sul trattamento punitivo, la Corte ha confermato il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto del peso delle sostanze, della loro qualità e delle modalità dell’azione. Ha inoltre escluso la sussistenza di circostanze di segno positivo, solo genericamente prospettate con il ricorso, ritenendo non illogica l’argomentazione sull’assenza dei presupposti per le circostanze attenuanti generiche.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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