Prescrizione sospesa tra primo grado ed esecutività (Cass. pen. Sez. VII n. 8687 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. “prova di resistenza”. L’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, poiché al momento del rifiuto è già integrato il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, per aver rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Il fatto è stato commesso in Cerignola il 10.01.2020.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, relativo alla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), legge n. 3/2019, che ha aggiunto al secondo comma dell’art. 159 cod. pen. la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 2.02.2024, nel rispetto dei termini massimi di prescrizione di cinque anni di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.
Il secondo motivo è stato dichiarato generico e aspecifico. La mancata rinnovazione della prova testimoniale rientra astrattamente nell’ambito dell’inutilizzabilità, ma il ricorso è carente della prova di resistenza, non avendo dedotto la decisività dell’elemento probatorio ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024-02). Inoltre, mutata la persona fisica del giudice, la difesa non ha richiesto l’esame del teste, limitandosi a non prestare il consenso al recupero dell’attività istruttoria, senza specificare l’interesse alla rinnovazione, nonostante i verbali fossero stati redatti in forma integrale con stenotipia e fonoregistrazione.
Il terzo motivo, concernente l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, è stato ritenuto inammissibile in quanto reiterato e aspecifico. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento di legittimità secondo cui l’obbligo di avviso per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, poiché la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto non ripetibile sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020).
Nel momento in cui viene opposto il rifiuto, è già integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, Codice della strada, con la conseguenza che non vi è più alcun atto da compiere per il quale debba essere dato l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che si riferisce specificamente all’atto e non al procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
- Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l'influenza dell'alcool