Inammissibilità del ricorso per reiterazione di motivi e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 595 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, trattandosi di motivi solo apparenti che non assolvono alla funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. In materia di particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen.; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, ma il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione della condotta, senza ricorrere a mere clausole di stile. La relativa valutazione, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia congrua e non illogica.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di doglianza. Con il primo motivo, il ricorrente contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità. Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., ha esaminato i motivi di ricorso ritenendoli entrambi non fondati. Con riguardo al primo motivo, ha osservato come questo non fosse deducibile, in quanto i rilievi sollevati dal ricorrente si risolvevano nella pedissequa reiterazione di doglianze già presentate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
Tali motivi sono stati qualificati come non specifici e soltanto apparenti, poiché omettevano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il ricorrente, infatti, non aveva offerto alcuna argomentazione idonea a individuare profili di illogicità o travisamento della motivazione, limitandosi a riproporre le medesime censure senza instaurare alcun dialogo critico con la decisione impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato sia il carattere reiterativo che la manifesta infondatezza. La Corte di merito aveva infatti motivato in modo congruo e non illogico l’esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando il grado di offensività della condotta e le modalità “oggettivamente insidiose” con cui il reato era stato commesso.
La Suprema Corte ha quindi ribadito i principi già affermati dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, Tushaj, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Ha inoltre precisato che, pur non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti (come affermato da Sez. 6 n. 55107 del 2018, Milone), il giudice deve comunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento, senza potersi limitare a clausole di stile.
Alla luce di tali considerazioni, la valutazione compiuta dal giudice di merito si è rivelata correttamente esercitata nei suoi poteri discrezionali, non emergendo profili di illogicità manifesta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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