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Inammissibile il ricorso per tardività della notifica del decreto di citazione (Cass. pen. Sez. IV n. 11997 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla lettura del dispositivo, anche quando la motivazione sia depositata in modo contestuale e successivo. Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non è prorogabile se scade in un giorno festivo. La comparizione in giudizio dell’imputato dichiarato assente determina il venir meno dello stato di assenza, con conseguente esclusione della proroga del termine per impugnare di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., indipendentemente da un formale provvedimento di revoca.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada, condannandolo a sei mesi di arresto e duemila euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. L’imputato, detenuto per altra causa, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, deducendo sette motivi di impugnazione, tra cui la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e del decreto penale di condanna, la nullità degli accertamenti sul tasso alcolemico e la violazione del diritto alla prova contraria.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il Collegio ha rilevato che il ricorso era stato proposto il 4 novembre 2025, mentre il termine di quindici giorni per impugnare, decorrente dalla lettura del dispositivo avvenuta il 19 settembre 2025, era già scaduto il 4 ottobre 2025. La motivazione, sebbene depositata nello stesso giorno dell’udienza, era stata resa disponibile in via telematica prima della chiusura dell’udienza stessa, rendendo applicabile il termine breve di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..

La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità della proroga di quindici giorni prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza. Pur non rinvenendosi in atti un espresso provvedimento di revoca della dichiarazione di assenza, la comparizione in giudizio dell’imputato, che aveva reso esame, aveva determinato il venir meno dello stato di assenza, in quanto condizione di fatto. La verifica della condizione dell’imputato è collegata alla situazione esistente al momento della costituzione delle parti, ai sensi degli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen., e la comparizione in giudizio fa cessare l’assenza senza necessità di un formale provvedimento di revoca.

La Corte ha infine richiamato il costante orientamento di legittimità sulla non prorogabilità del termine che scade di sabato, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dell’art. 155 cod. proc. civ.. Ha inoltre evidenziato l’errore contenuto nella sentenza di primo grado, che qualificava l’imputato come “libero assente”, precisando che tale indicazione è errata e ininfluente ai fini del decidere.

In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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