COSAP dovuto dal concessionario autostradale per occupazione di fatto del suolo comunale (Cass. civ. n. 7754 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l’occupazione di fatto dei menzionati beni. La società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un’opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l’opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d’impresa. L’esenzione prevista per lo Stato non è estendibile al concessionario, che agisce come entità imprenditoriale autonoma.

Il Fatto

La società concessionaria dell’autostrada A12 Sestri Levante – Livorno proponeva opposizione avverso cinque verbali di accertamento, emessi per gli anni dal 2013 al 2017, con cui le era stato richiesto il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) in relazione ai viadotti autostradali sovrastanti terreni di proprietà comunale. La società sosteneva che non ricorresse il presupposto oggettivo del canone, trattandosi di occupazione effettuata dallo Stato e non essendovi stata sottrazione dell’area all’uso collettivo. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo sufficiente l’occupazione di fatto del suolo comunale da parte del gestore di impianti per l’erogazione di un servizio. Avverso tale sentenza la società, subentrata nella concessione, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la mancata rilevazione del giudicato interno formatosi, a suo dire, sulla statuizione relativa al presupposto oggettivo del Cosap, consistente nella sottrazione dell’area all’uso pubblico. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché la ricorrente non aveva evidenziato la pretesa violazione di un giudicato interno, omettendo di spiegare come e perché, in base allo svolgimento del giudizio di primo grado, quella affermazione fosse idonea ad assumere valore di giudicato a carico della controparte.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 149, lett. h), legge n. 662/1996, e del regolamento comunale Cosap, per non avere la Corte d’appello verificato la prova dell’avvenuta sottrazione all’uso collettivo dello spazio aereo sottostante i viadotti. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il consolidato principio per cui il Cosap è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. Ha riaffermato che, ai fini dell’applicazione del canone, è sufficiente l’occupazione di fatto del suolo pubblico, citando i precedenti Sezioni Unite n. 61 del 2016 e Sez. I n. 16395 del 2021.

Con il terzo motivo la ricorrente sosteneva che, essendo la concessione rilasciata dallo Stato, non si sarebbe realizzata un’occupazione di fatto o abusiva, ma un’occupazione “di diritto” sulla base di un titolo statale, con conseguente riferibilità dell’occupazione allo Stato medesimo. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, ribadendo che l’esenzione postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente. Ha precisato che, nel caso di occupazione di spazi del demanio comunale da parte di una società concessionaria, è questa a eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, cui ritornerà la gestione al termine della concessione. Ha infine escluso che la previsione legislativa della rete autostradale comporti automaticamente il trasferimento dello spazio comunale nel demanio statale, trattandosi di demanio pubblico meramente eventuale ai sensi dell’art. 822 cod. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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