Autovelox mobile: non serve il decreto prefettizio nel verbale (Cass. civ. Sez. II n. 7379 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni del codice della strada, l’obbligo di indicare nel verbale di contestazione gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sussiste esclusivamente per le postazioni fisse, e non anche per quelle mobili, gestite direttamente dagli agenti accertatori. In presenza di apparato mobile non presidiato, la cd. contestazione differita è consentita ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, cod. strada, ogni volta che il veicolo sia a distanza dal posto di rilievo o comunque non possa essere fermato in tempo utile. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se non deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la valutazione del compendio istruttorio è riservata al merito.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142 cod. strada, con il quale era stata irrogata una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della decurtazione dei punti-patente, ritenendo che il verbale dovesse contenere l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza.

A seguito dell’appello del Comune, il Tribunale riformava la decisione, condannando l’opponente alle spese del doppio grado, sul rilievo che il dispositivo fosse mobile e gestito direttamente dagli agenti operanti, con la conseguenza che l’indicazione del decreto prefettizio non era necessaria. Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e al travisamento del fatto, poiché non si confronta con la ratio decidendi secondo cui la contravvenzione era stata rilevata mediante una postazione non fissa ma mobile. Per tale tipologia di postazioni, l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità è consentita con agenti accertatori presenti, senza necessità di alcun decreto prefettizio, richiesto solo per gli apparecchi elettronici automatici senza presidio, come ribadito dai precedenti citati (Cass. n. 16622 del 2019, Cass. n. 776 del 2021, Cass. Sez. 6-2, n. 18560 del 2022).

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte richiama il principio per cui la censura è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una risultanza probatoria un valore diverso da quello legale, mentre è inammissibile la doglianza che attinge il libero apprezzamento del giudice di merito (Sezioni Unite n. 20867 del 2020). Nel caso di specie, il Tribunale ha deciso sulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il secondo motivo, concernente la validità della contestazione differita in assenza dell’indicazione del decreto prefettizio, è infondato. In presenza di apparato mobile non è richiesta alcuna indicazione autorizzativa, e il ricorso alla contestazione differita è consentito ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, cod. strada ogni volta che il veicolo non possa essere fermato in tempo utile.

Il terzo motivo, relativo all’inadeguatezza dell’immagine prodotta per l’identificazione del veicolo, è inammissibile. Il Tribunale ha accertato che il fotogramma consentiva di identificare le cifre della targa, il modello, il colore e l’orario del transito, trattandosi di un giudizio di fatto riservato al merito e non sindacabile in sede di legittimità, non potendo il motivo risolversi in un’istanza di revisione del convincimento del giudice (Sezioni Unite n. 24148 del 2013).

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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