Nullità della sentenza di appello motivata per relationem in modo apparente (Cass. civ. n. 16176 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza di appello motivata per relationem a quella di primo grado qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice del gravame sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di appello, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive e degli elementi di prova. La motivazione apparente, che si esaurisca in formule stereotipate e in richiami assertivi al compendio probatorio, si colloca al di sotto del c.d. minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma sesto, Cost., integrando il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. La tecnica redazionale per relationem non è di per sé illegittima, ma richiede che le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del conducente del motociclo e della compagnia assicuratrice, accertando il concorso di colpa nella misura del 10% a carico dell’attore e del 90% a carico del convenuto. Il Tribunale di Napoli, adito in appello dal conducente ritenuto prevalentemente responsabile, rigettava il gravame con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, limitandosi a dichiarare condivisibile l’operato del primo giudice e a richiamare assertivamente la prova orale, il verbale dei Vigili Urbani e la relazione del CTU. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 111, comma sesto, Cost., 112, 115 e 132, n. 4, cod. proc. civ., ravvisando nella sentenza impugnata una motivazione meramente apparente, inidonea a spiegare l’iter logico seguito nel rigetto della doglianza sul riparto di responsabilità.
La S.C. ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 642 del 2015, secondo cui la motivazione che riproduca il contenuto di atti processuali non è nulla se le ragioni della decisione sono attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive, precisando che la tecnica del richiamo per relationem non è di per sé sintomatica di un difetto di imparzialità. Ha poi rammentato la giurisprudenza costante per cui la sentenza di appello motivata per relationem è nulla quando la laconicità non consenta di verificare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l’esame dei motivi di gravame.
Nel caso di specie, il Tribunale si era limitato ad asserzioni stereotipate, senza evidenziare il contenuto delle allegazioni difensive e degli elementi di prova, riferendo assertoriamente la natura puramente valutativa delle censure dell’appellante e rendendo impossibile il controllo dell’iter valutativo. La Corte ha pertanto qualificato la motivazione come apparente, collocandola al di sotto del c.d. minimo costituzionale, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti i restanti, concernenti la violazione delle norme del codice della strada sul riparto di responsabilità e il diniego delle spese di resistenza ex art. 1917, comma terzo, cod. civ. in favore del difensore antistatario, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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