Investimento del pedone sulle strisce: no alla rinnovazione del dibattimento (Cass. pen. n. 14412 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce regola processuale immediatamente applicabile ai processi in corso quella che, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., esclude l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio abbreviato “secco”. La perizia non rientra nella categoria della prova decisiva, sicché il diniego di rinnovazione dell’istruttoria tecnica non è censurabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione. Il giudice d’appello che riformi la sentenza assolutoria non è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruttoria quando si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, essendo sufficiente una motivazione rafforzata che dia conto della valenza dimostrativa diversa attribuita alle prove rispetto al primo giudice. In tema di omicidio stradale, la colpa esclusiva del pedone richiede la duplice condizione dell’oggettiva impossibilità di avvistamento e dell’assenza di violazioni delle regole di circolazione da parte del conducente.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Lecco, aveva riconosciuto l’imputata colpevole di omicidio stradale per aver investito un pedone che attraversava sulle strisce pedonali, condannandola alla pena di mesi otto di reclusione e alla sospensione della patente per anni due. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale, deducendo l’omessa rinnovazione dell’istruttoria tecnica, sia la difesa dell’imputata, che lamentava la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata e la mancata assunzione di una perizia su punti controversi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso le doglianze di natura processuale, osservando che, dopo l’introduzione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione non è obbligatoria nei casi di giudizio abbreviato “secco”. Ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite Pavan, secondo cui l’obbligo di rinnovazione non sussiste quando la relazione scritta del consulente sia stata acquisita mediante lettura, difettando la natura dichiarativa della prova.
Quanto al profilo motivazionale, il Collegio ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse la prescritta motivazione rafforzata, avendo la Corte territoriale proceduto a un rinnovato esame di tutti gli elementi oggettivi, dichiarativi e tecnici, superando i dubbi del primo giudice con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Il giudice d’appello, infatti, non si era limitato a un mero dissenso, ma aveva indicato le ragioni per cui gli elementi già valutati assumevano una diversa valenza dimostrativa.
In ordine alla mancata perizia, la Suprema Corte ha ribadito che la perizia non è prova decisiva e che il diniego è insindacabile se adeguatamente motivato, come nel caso di specie in cui gli elementi acquisiti convergevano univocamente. Ha infine ritenuto adeguatamente motivata la dosimetria della pena e della sanzione accessoria, essendo stata la sospensione della patente determinata in prossimità della media edittale.
Nota della Redazione
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