(Cass. pen. Sez. IV n. 14420 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. L’onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. I motivi di appello devono contenere ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.
Il Fatto
Il Tribunale ha condannato l’imputata per i reati di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), e 116 cod. strada, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha proposto appello lamentando la mancata concessione delle attenuanti e l’eccessiva gravosità della pena, valorizzando la condizione di emarginazione sociale, l’arretratezza culturale e il corretto comportamento processuale. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d) e comma 1 bis, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, ricordando che l’art. 581 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, ha introdotto il comma 1 bis, che codifica il principio della specificità estrinseca dei motivi di appello, già affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017. Tale requisito impone che i motivi siano in esplicita correlazione con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente una critica generica o avulsa dal provvedimento gravato.
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. L’atto di appello, secondo la Corte, si è posto in relazione acritica rispetto agli argomenti della sentenza di primo grado, non instaurando un confronto con le ragioni ivi utilizzate. La valutazione di inammissibilità non risponde a logiche “grafiche” o quantitative, ma impone l’analisi del contenuto critico dei motivi rispetto alla sentenza impugnata. L’ordinanza della Corte territoriale, nell’elencare le valutazioni di genericità, ha adempiuto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, la Corte ha osservato che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non aggrediva la ragione posta a fondamento del diniego, ossia la presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici. Il motivo di appello, ripetendo argomenti già esaminati, non conteneva una critica mirata alla motivazione del giudice di primo grado, che, in linea con la giurisprudenza costante, può fondare il diniego su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen.
Analogamente, il motivo relativo all’eccessiva gravosità della pena non si confrontava con la motivazione del Tribunale, che aveva giustificato lo scostamento dal minimo edittale con la condotta di guida, il tasso alcolemico e la personalità recidivante. La Corte ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa.
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Nota della Redazione
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