La mancanza di specificità del ricorso per cassazione in materia di continuazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9422 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione deve essere specifico, a pena di inammissibilità. Il ricorrente ha l’onere di allegazione del contenuto del provvedimento impugnato e degli atti processuali che dimostrino la fondatezza delle proprie doglianze. Qualora l’atto impugnato non rechi traccia della richiesta incidentale la cui mancata decisione si assume viziata, né della motivazione che si contesta, il ricorso è inammissibile se non vengono prodotti l’atto contenente la richiesta e il provvedimento motivato. La proposizione del ricorso avverso un provvedimento diverso da quello allegato o l’impugnazione di un atto successivo non ancora emanato determina l’inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti previsti dall’art. 581 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, entrambi qualificati ai sensi dell’art. 648 cod. pen., commessi in date diverse, calcolando la pena complessiva. Il giudice aveva però respinto la richiesta di annullamento o sospensione del provvedimento di cumulo, ritenendo la competenza in capo al magistrato di sorveglianza.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale applicato la continuazione anche con i reati giudicati con una terza sentenza, in ragione della loro non omogeneità e della distanza temporale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come il ricorso fosse stato proposto avverso l’ordinanza del 06/09/2025, allegata al ricorso dallo stesso ricorrente. Dall’esame di tale atto è emerso che lo stesso non menzionava la richiesta di applicazione della continuazione con i reati oggetto della terza sentenza, asseritamente avanzata in via incidentale, né conteneva la motivazione che il ricorrente sosteneva essere viziata.

La Corte ha quindi evidenziato come il ricorrente non avesse assolto all’onere di allegazione imposto dal codice di rito, non avendo prodotto né l’atto contenente la richiesta avanzata in via incidentale, né il provvedimento contenente la motivazione impugnata. Tale carenza ha determinato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi, non potendo la Corte valutare la fondatezza di censure prive di riscontro documentale.

Con memoria successiva, il ricorrente ha allegato una diversa ordinanza, emessa dal medesimo Tribunale in data 10 ottobre 2025, palesemente diversa da quella oggetto dell’impugnazione. La Corte ha osservato che il ricorso contestava, in realtà, il contenuto di tale successivo e diverso provvedimento, non oggetto della presente impugnazione, confermando la natura sostanzialmente “esplorativa” del gravame originario, volto a censurare atti non ancora formatisi o diversi da quello impugnato.

Alla luce della documentazione prodotta, la Corte ha ritenuto evidente che il ricorso fosse finalizzato a contestare il contenuto di una successiva ordinanza, non impugnata, e non quella specificamente allegata. Tale circostanza ha ulteriormente confermato il difetto di specificità del gravame, rendendo inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 648 c.p.

Tutte le 722 sentenze sull'art. 648 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *