Divieto di bilanciamento per l’aggravante notturna dell’art. 186 C.d.S. (Cass. pen. Sez. IV n. 14252 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la circostanza aggravante della guida in orario notturno, prevista dall’art. 186, comma 2 sexies, C.d.S., è sottratta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 186, comma 2 septies, C.d.S. Ne consegue che il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non può riconoscere le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto a tale aggravante. L’eventuale violazione del divieto di bilanciamento integra una violazione di legge, rilevabile in sede di legittimità, e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al punto relativo al bilanciamento, rimanendo definitiva la declaratoria di responsabilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 12 febbraio 2025, ha dichiarato il contribuente colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. b) e 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992, per guida in stato di ebbrezza commessa in data 17 ottobre 2021 in orario notturno. Il giudice di merito, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha condannato l’imputato alla pena di un mese di arresto ed euro 800,00 di ammenda, applicando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo la violazione dell’art. 186, comma 2 septies, C.d.S. e il conseguente divieto di bilanciamento dell’aggravante dell’ora notturna.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Mantova, nel concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante della guida in orario notturno, ha violato l’espresso divieto di bilanciamento previsto dall’art. 186, comma 2 septies, C.d.S.
La norma, infatti, sottrae specificamente tale aggravante al giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti, in quanto la guida in stato di ebbrezza in orario notturno integra una maggiore offensività del fatto, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più severo non comprimibile attraverso il riconoscimento di attenuanti equivalenti o prevalenti.
La Corte ha quindi qualificato l’errore del giudice di merito come violazione di legge, rilevabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non essendo rimessa al giudice alcuna discrezionalità in presenza di un espresso divieto normativo.
Ne è derivato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il giudizio di bilanciamento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova in diversa composizione personale per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha altresì dichiarato l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità, essendo il vizio limitato esclusivamente alla fase del bilanciamento delle circostanze e alla conseguente quantificazione della pena.
Nota della Redazione
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