Obbligatorietà delle sanzioni accessorie per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 14251 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada comporta l’applicazione obbligatoria delle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, che conseguono ex lege all’accertamento del reato. L’omessa applicazione di tali sanzioni, pur in presenza di sentenza che disponga la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, integra un vizio della decisione che impone l’annullamento con rinvio al giudice di merito per la relativa determinazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato il prevenuto per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato pari a 1,65 e 1,67 g/l e con l’aggravante della guida notturna. Il giudice ha sostituito la pena, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, con il lavoro di pubblica utilità, omettendo però di disporre le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, rinviandone l’esecuzione all’esito del trattamento sostitutivo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione della norma citata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice di merito ha omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, nonostante esse conseguano ex lege all’accertamento del reato, come espressamente previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Il Supremo Collegio ha precisato che tali sanzioni accessorie hanno carattere obbligatorio e non possono essere differite o subordinate all’esito del lavoro di pubblica utilità. La decisione impugnata, limitandosi a stabilire che l’esecuzione delle sanzioni fosse rinviata all’esito del trattamento sostitutivo, si pone in contrasto con il disposto normativo che le ricollega automaticamente alla condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni accessorie, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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