Difetto di motivazione sull’art 129 cod proc pen non ricorribile in patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 40453 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della introduzione del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso esclusivamente per motivi attinenti alla espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che il difetto di motivazione del giudice in ordine alla insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. non è più deducibile come motivo di ricorso. In tema di restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento prescinde dalla qualifica formale di imputato e richiede che l’interessato deduca e provi la propria legittimazione sulle cose medesime, non essendo sufficiente un mero richiamo assertivo.
Il Fatto
Con sentenza del 12 giugno 2025 il GIP del Tribunale di Perugia applicava all’imputato, in relazione a un furto aggravato, a indebiti utilizzi di carta di credito commessi l’11 aprile 2019 e a una ricettazione, la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., aumentata per la continuazione con il reato di cui all’art. 624 cod. pen. commesso il 5 novembre 2017 e già giudicato con sentenza del Tribunale di Ancona resa irrevocabile l’8 maggio 2018.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento; con un secondo motivo, la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. in ordine alla mancata restituzione di un certificato di proprietà di un’autovettura e di due mazzi di chiavi, di cui non era stata accertata la provenienza delittuosa.
La Motivazione della Corte
Il collegio dichiara il ricorso inammissibile per la genericità e la non consentita formulazione dei motivi. Sul primo motivo osserva che il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, delimita tassativamente i casi di ricorso avverso la sentenza applicativa della pena.
L’intervento riformatore ha espunto dal novero dei vizi deducibili proprio il difetto di motivazione sulla insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La Corte richiama in proposito Sez. II n. 4727 del 11.01.2018 e Sez. VI n. 1032 del 07.11.2019, confermando che tale vizio non è più denunciabile come motivo di legittimità.
Quanto al secondo motivo, il ricorso è giudicato manifestamente infondato. La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va disposta in favore di chi vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva della propria legittimazione. Il principio è ricondotto a Sez. Un. n. 10372 del 27.09.1995, Sez. I n. 8997 del 13.02.2008, Sez. II n. 3788 dell’11.09.2019 e, da ultimo, a Sez. II n. 8027 dell’11.02.2025, sulla insufficienza del mero richiamo alla titolarità dei beni.
Nel caso concreto il ricorrente si limita ad affermare che la restituzione sarebbe stata illegittimamente negata, senza allegare alcun elemento specifico sul proprio titolo sui beni in sequestro. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
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