Decadenza ex art. 2926 c.c. interrotta dal deposito del ricorso, non dalla notifica (Cass. civ. Sez. I n. 9171 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione del terzo all’assegnazione di beni mobili ex art. 2926 c.c., il termine di decadenza di sessanta giorni dall’assegnazione è interrotto dal deposito del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. e non dalla sua notificazione alla controparte. L’adempimento idoneo a impedire la decadenza coincide con la proposizione della domanda giudiziale, che nel rito introdotto con ricorso si realizza con il deposito dell’atto in cancelleria. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non assume rilievo ai fini del rispetto del termine decadenziale, poiché il lasso temporale necessario al giudice per fissare l’udienza non può essere posto a carico del ricorrente.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, avendo acquisito in sede di inventario una pressa che si trovava presso terzi e non sussistendo domande di rivendica, proponeva azione ex art. 2926 c.c. nei confronti della società assegnataria del bene in sede esecutiva, chiedendone la condanna al pagamento della somma corrispondente al credito soddisfatto con l’assegnazione. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, dichiarava la curatela decaduta dall’azione per mancato rispetto del termine di sessanta giorni, facendo riferimento alla data di notifica del ricorso. Il Fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2926 c.c., ritenendolo fondato. Il giudice di appello aveva ancorato la verifica del rispetto del termine di decadenza alla notifica del ricorso, superata per oltre quarantaquattro giorni, anziché al suo deposito. La Cassazione chiarisce che l’art. 2926 c.c. attribuisce al terzo proprietario la facoltà di rivolgersi all’assegnatario entro sessanta giorni dall’assegnazione, ma l’interruzione della decadenza si verifica con il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, non con la sua successiva notificazione.
Il principio si fonda sulla considerazione che, nei procedimenti introdotti con ricorso, la pendenza della lite si collega al deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 39 c.p.c., e che l’art. 2966 c.c. richiede il compimento dell’atto previsto dalla legge. La notifica, infatti, presuppone il decreto di fissazione dell’udienza, la cui emissione non dipende dalla volontà della parte: computare quel lasso temporale a carico del ricorrente determinerebbe una conseguenza irragionevole, privandolo di ogni possibilità di evitare la decadenza.
La Corte richiama precedenti conformi (Cass. Sez. 6-2, n. 21153 del 2021; Cass. Sez. L., n. 16166 del 2021; Cass. Sez. 2, n. 24034 del 2020), che affermano il medesimo principio in fattispecie analoghe, evidenziando come ciò che rileva sia il deposito del ricorso nei procedimenti in cui questa forma è prevista per l’atto introduttivo. Accoglie pertanto il secondo motivo, dichiarando assorbiti il primo e il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.