Omicidio stradale, concorso di colpa e intralcio alla circolazione (Cass. pen. Sez. IV n. 7448 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e della sua eziologia costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. La condotta di chi si immette nel flusso della circolazione a velocità estremamente bassa, senza assicurarsi di poterlo fare senza creare pericolo o intralcio, integra la colpa specifica per violazione dell’art. 154, comma 1, lett. a), cod. strada, qualificabile come intralcio alla circolazione e non come omessa precedenza, e costituisce causa diretta dell’evento. Non ricorre l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. quando la condotta del conducente che effettua la manovra di sorpasso risulti conforme alle prescrizioni dell’art. 148, comma 3, cod. strada, non potendosi configurare un concorso di colpa della vittima.
Il Fatto
Il conducente di un autoarticolato, dopo una sosta in una piazzola, si immetteva nella corsia di marcia a bassissima velocità, omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito. Un’autovettura, sopraggiunta alle spalle di un furgone in fase di sorpasso, rientrava nella corsia di marcia e impattava contro il semirimorchio, cagionando la morte di due passeggere. La Corte di appello confermava la condanna per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen., escludendo la configurabilità dell’attenuante di cui al comma 7.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha preliminarmente ricordato che la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e della sua eziologia costituisce una serie di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in Cassazione se sorretti da motivazione adeguata. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento sulla perizia che ha individuato la causa dell’evento nella manovra di immissione, nonché sulla circostanza che, al sopraggiungere dell’autovettura, il mezzo era già in corsia da circa sette secondi.
La Corte ha chiarito che la condotta dell’imputato, per la velocità estremamente bassa tenuta in quel tratto di strada, integra la fattispecie dell’intralcio alla circolazione di cui all’art. 154, comma 1, lett. a), cod. strada, piuttosto che quella dell’omessa precedenza di cui all’art. 145 cod. strada. L’evento sarebbe stato evitato se il conducente non si fosse immesso nel flusso veicolare in un momento di sopraggiunta di numerosi veicoli.
Quanto al dedotto concorso di colpa del conducente dell’autovettura, la Corte ha escluso ogni profilo di responsabilità, rilevando che questi aveva agito conformemente all’art. 148, comma 3, cod. strada, avendo una visibilità sufficiente per effettuare la manovra di sorpasso, terminata la quale si era riportato a destra, avvedendosi solo all’ultimo momento della presenza dell’autoarticolato. La Corte ha quindi escluso la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., non emergendo alcuna concausa riconducibile alla condotta del coimputato assolto.
Nota della Redazione
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