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Sanzioni bancarie e obbligo di vigilanza dei consiglieri non delegati (Cass. civ. n. 8639 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento irrogativo delle sanzioni amministrative ex artt. 144 e 145 TUB può essere legittimamente motivato per relationem mediante rinvio alla proposta degli uffici istruttori, purché l’atto sia richiamato con i suoi estremi e reso disponibile all’interessato. Le sanzioni pecuniarie ex art. 144 TUB non rivestono natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel, sicché non trovano applicazione le garanzie convenzionali proprie della materia penale, inclusa la retroattività della lex mitior. L’art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione iuris tantum di colpa a carico dell’autore della violazione, gravando sul sanzionato l’onere di provare di aver agito senza colpa. Il consigliere di amministrazione privo di deleghe operative non è esonerato dall’obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione e deve attivarsi con ogni mezzo a sua disposizione; il comportamento fraudolento dei vertici esecutivi non vale a interrompere il nesso tra l’inadeguatezza dei controlli interni e la responsabilità dei componenti dell’organo collegiale preposti alla funzione di supervisione strategica.

Il Fatto

La Banca Popolare di Vicenza s.p.a., banca significativa ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 sul Meccanismo di vigilanza unico, era stata sottoposta ad accertamento ispettivo dalla BCE tra febbraio e luglio 2015, dal quale erano emerse diffuse irregolarità nell’identificazione e gestione dei rischi. Con provvedimento del 25 maggio 2017, il Direttorio della Banca d’Italia aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione e presidente del Comitato Rischi una sanzione amministrativa complessiva di € 163.000 per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni e per carenze di governo societario. L’opposizione proposta dinanzi alla Corte d’appello di Roma era stata integralmente respinta con sentenza del 22 dicembre 2021, avverso la quale l’interessato ha proposto ricorso per cassazione con ventitré motivi, illustrati da memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affrontando in primo luogo la questione della legittimità della motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio. Richiamando Cass. 4/2019, la Corte ha chiarito che i provvedimenti ex artt. 144 e 145 TUB possono essere motivati mediante rinvio alla proposta di irrogazione, purché quest’ultima sia richiamata con i suoi estremi e resa disponibile all’interessato; tale tecnica risponde al principio costituzionale di buon andamento e non confligge con il principio di separazione tra fase istruttoria e decisoria.

Quanto alla dedotta natura sostanzialmente penale delle sanzioni, la Corte ha escluso l’equiparabilità con quelle irrogate dalla Consob per manipolazione del mercato ex art. 187-ter TUF, ribadendo l’orientamento già affermato da Cass. 11570/2025 e Cass. 8229/2025 con riguardo alla medesima delibera sanzionatoria. Ne consegue l’inapplicabilità della retroattività della lex mitior invocata dal ricorrente in relazione al d.lgs. 72/2015, la cui entrata in vigore è espressamente limitata alle violazioni successive al 1° giugno 2016, nonché l’assenza dei presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale.

Il nucleo centrale della decisione riguarda la responsabilità del consigliere privo di deleghe. La Corte ha affermato che l’obbligo di agire informati gravante sull’intero consiglio di amministrazione di un intermediario bancario, ai sensi degli artt. 2381, sesto comma, e 2392 cod. civ. e dell’art. 53 TUB, non si riduce a mera prestazione di attesa delle informazioni trasmesse dagli organi delegati, ma esige l’attivazione di un potere diffuso e continuativo di verifica sull’adeguatezza dei controlli interni, idoneo a fare emergere anche attività illecite eventualmente occultate. Il silenzio fraudolento dei vertici esecutivi non esclude la colpa del consigliere, essendo esso stesso la conseguenza delle smagliature del sistema di controlli interni sulla cui effettività l’organo collegiale era tenuto a vigilare.

La Corte ha infine disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia fondata sulle sentenze Mereghetti c. Italia e C-544/23, ritenendo insussistente un ragionevole dubbio circa la coerenza dell’indirizzo giurisprudenziale nazionale con i principi elaborati dalla giurisprudenza europea, attesa la diversità delle fattispecie considerate e l’assenza di natura punitiva sostanziale delle sanzioni in esame. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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