Buoni fruttiferi, la mancata consegna del foglio informativo non fonda il risarcimento (Cass. civ. Sez. I n. 25075 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni postali fruttiferi, la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente non fonda un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore che si dolga dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale. L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Ne segue che non è configurabile quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito ostacolo di fatto all’esercizio del diritto.
Il Fatto
Due risparmiatori avevano sottoscritto un buono fruttifero postale di serie determinata, emesso nel 1994, recante una data di scadenza illeggibile. Scaduto il termine decennale, Poste Italiane aveva eccepito la prescrizione del diritto al rimborso. I sottoscrittori hanno agito per ottenere il pagamento e il Tribunale di Vibo Valentia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società al risarcimento del danno, quantificato equitativamente nell’importo del buono prescritto.
La condanna si fondava sull’inadempimento della società agli obblighi informativi in relazione alle modalità di escussione dell’importo, non avendo essa fornito la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; i controricorrenti hanno resistito con controricorso e depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte, applicando il criterio della ragione più liquida, esamina il secondo motivo di ricorso e lo ritiene fondato, richiamando il leading case deciso dalla stessa Sezione con la sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026. Il primo motivo resta assorbito.
Nel precedente richiamato si era affermato che l’omessa consegna del foglio informativo analitico non fonda il diritto al risarcimento laddove l’acquirente lamenti che la mancata conoscenza della scadenza dei titoli sia derivata proprio da quella omissione. A tale approdo la Corte dichiara di aver dato immediata continuità con altre pronunce conformi, tra cui la Sez. I, ordinanza n. 5578 del 12.03.2026, la Sez. I, sentenza n. 5384 del 10.03.2026 e la Sez. I, ordinanza n. 4948 del 05.03.2026.
Il fondamento del principio è nell’art. 2941, n. 8, cod. civ., che contempla quale causa di sospensione della prescrizione solo il comportamento doloso del debitore diretto all’occultamento del debito, e non anche le condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Da ciò discende che l’inadempimento contrattuale, pur idoneo a costituire un ostacolo di fatto, non integra il fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria avente per oggetto il diritto non esercitato nel termine.
La disciplina del regime giuridico concretamente applicabile ai buoni va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie. Il deficit informativo lamentato non incide dunque sulla decorrenza della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo attribuito rilievo alla carenza di informazioni ai fini della decorrenza della prescrizione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto della domanda originaria. Le spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate integralmente, in considerazione del recente consolidamento dell’orientamento nomofilattico.
Nota della Redazione
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