Il legittimo affidamento nei contratti derivati in valuta estera (Cass. civ. Sez. I n. 5634 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti derivati in valuta estera, l’operazione di copertura del rischio di cambio rientra nell’ambito dei servizi di investimento, con la conseguente applicazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento. La banca è tenuta a fornire al cliente un’informazione adeguata sulle caratteristiche del prodotto, ivi inclusi i rischi connessi alla fluttuazione del tasso di cambio. La mancata allegazione del contratto derivato, da parte del cliente che intenda far valere la nullità per difetto di forma scritta, comporta l’improcedibilità della domanda, non potendosi presumere l’esistenza di un accordo contrario a quello documentato.
Il Fatto
La banca aveva convenuto in giudizio una società, chiedendo il pagamento del saldo negativo di un conto corrente e di un contratto derivato in valuta estera. La società resisteva, eccependo la nullità del contratto derivato per difetto di forma scritta e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione delle somme addebitate. Il Tribunale aveva accolto la domanda della banca, ritenendo che il contratto derivato fosse stato validamente concluso e che la società non avesse assolto all’onere di provare l’esistenza di un accordo diverso. La società proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado per violazione delle norme sulla forma dei contratti di investimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente inquadrato l’operazione di copertura del rischio di cambio nell’ambito dei servizi di investimento, richiamando il principio secondo cui tali operazioni, quando presentano una connessione funzionale con un rapporto di conto corrente, non sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui servizi di investimento. Ne deriva l’obbligo della banca di fornire una corretta informazione e di operare con la diligenza richiesta per la prestazione di tali servizi.
Quanto alla dedotta nullità per difetto di forma scritta, la Corte ha affermato che grava sul cliente, il quale intenda far valere la nullità del contratto, l’onere di allegare e produrre il documento contrattuale o di dimostrarne l’esistenza, non potendosi presumere un contenuto negoziale difforme da quello risultante dalla documentazione versata in atti. Nel caso di specie, la società non aveva prodotto il contratto derivato, né aveva fornito elementi idonei a comprovare che l’operazione si fosse svolta in violazione dei requisiti formali.
La Corte ha quindi escluso che la domanda di ripetizione dell’indebito potesse essere accolta, in mancanza della prova dell’invalidità del titolo sulla base del quale erano stati effettuati gli addebiti. Ha inoltre ribadito che la mancata allegazione del contratto non consente di ritenere dimostrato un vizio genetico dello stesso, essendo necessario che la parte che eccepisce la nullità fornisca la prova della sua esistenza e del suo contenuto, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice di merito valuti la domanda della società alla luce dei principi sopra enunciati, verificando in particolare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento.
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Nota della Redazione
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