Forma scritta ad substantiam del mandato a latere del mutuo bancario: inammissibile il giuramento decisorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 18720 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità di protezione prevista dall’art. 117 TUB per il contratto di mutuo stipulato senza la forma scritta, pur operando a vantaggio del cliente ai sensi dell’art. 127 TUB, non è configurabile come nullità relativa ma come species del genus delle nullità negoziali, con la conseguenza che il giudice può rilevarla d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche nel contesto di un’azione di accertamento promossa dal garante. Ne deriva che l’accordo accessorio al contratto di mutuo, quale un mandato conferito alla banca per l’imputazione delle rimesse, deve rivestire la medesima forma scritta ad substantiam richiesta per il negozio principale; ove l’accordo non sia documentato per iscritto, è inammissibile la prova per giuramento decisorio ai sensi dell’art. 2739 c.c., così come la prova per testi in quanto patto aggiunto o contrario al contenuto del contratto scritto ai sensi dell’art. 2722 c.c.. La ricostruzione della volontà negoziale e la qualificazione del collegamento tra atti costituiscono indagini di fatto riservate al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non apparente.

Il Fatto

Il ricorrente, fideiussore di una società mutuataria, aveva convenuto in giudizio la banca, deducendo l’esistenza di un accordo verbale del maggio 2007 con il quale il direttore di filiale aveva accettato istruzioni per l’imputazione degli accrediti a estinzione del mutuo chirografario garantito. Il Tribunale aveva rigettato le domande e accolto la riconvenzionale di pagamento, condannando il fideiussore; la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo l’ammissibilità del giuramento decisorio e della prova testimoniale sul dedotto accordo, qualificato come mandato a latere del mutuo e pertanto soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente escluso che la nullità di protezione prevista dall’art. 117 TUB possa essere fatta valere soltanto dal cliente, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26242 del 2014 secondo cui tale nullità, tutelando interessi generali al corretto funzionamento del mercato, è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni ipotesi di impugnativa negoziale. Ha quindi affermato che la forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti bancari costituisce forma scritta ad substantiam, con la conseguente inammissibilità del giuramento decisorio su un accordo che, seppur accessorio, si ricollega al mutuo e al suo requisito formale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la qualificazione del dedotto accordo come mandato collegato ai mutui chirografari e alle fideiussioni costituisce un’indagine di fatto non censurabile in legittimità, non ravvisandosi nella motivazione della Corte territoriale alcuna illogicità o carenza tale da integrarne il vizio di motivazione apparente. Ha aggiunto che, anche ove il collegamento fosse stato individuato con i contratti di conto corrente, la prescrizione di forma non sarebbe comunque venuta meno.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e ha fondato le proprie censure su un presupposto di fatto — il collegamento del mandato con i contratti di conto corrente — non accertato dal giudice di merito e con esso contrastante, senza dimostrare l’errore di fatto o la violazione delle regole ermeneutiche che avrebbero potuto consentire il sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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Tutte le 3 sentenze sull'art. 2739 c.c.

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