Sanzione accessoria della sospensione della patente e lavori di pubblica utilità: la rettifica del dispositivo (Cass. pen. Sez. IV n. 15424 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur se richiamata in motivazione, costituisce un mero errore materiale e non determina la nullità del provvedimento. In tal caso, la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., può procedere alla rettifica del dispositivo, integrandolo con la frase che applica la sanzione accessoria, senza necessità di annullamento con rinvio. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è conseguenza obbligatoria della condanna per guida in stato di ebbrezza, ma la sua efficacia resta sospesa quando il condannato sia ammesso ai lavori di pubblica utilità.
Il Fatto
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trieste, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva definito il procedimento a carico di un imputato, giudicato responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada. La censura del pubblico ministero concerneva l’omessa pronuncia sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di applicare.
Il Tribunale, pur avendo richiamato in motivazione la sanzione accessoria, non ne aveva dato espresso conto nel dispositivo, limitandosi a disporre la sospensione dell’efficacia della sanzione stessa in ragione dell’ammissione dell’imputato ai lavori di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva comunque indicato in motivazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, precisando che l’esecuzione era da ritenersi sospesa fino all’esito dei lavori di pubblica utilità.
Nel valutare la complessiva portata della decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come l’omessa indicazione in dispositivo di una sanzione già correttamente applicata in motivazione configuri una mera carenza formale, emendabile attraverso il rimedio della rettifica previsto dall’art. 619 cod. proc. pen., che consente alla Corte di correggere gli errori materiali senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto opportuno rettificare il dispositivo aggiungendo la frase “applica all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei” prima delle parole “Sospende la sospensione”, al fine di rendere esplicita la sanzione accessoria applicata nei confronti dell’imputato, in coerenza con quanto già espresso in motivazione.
La Corte ha poi precisato che la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria resta condizionata all’effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, rimanendo la sanzione stessa definitivamente applicata in caso di esito positivo del percorso riabilitativo. Consegue il rigetto del ricorso presentato dalla parte pubblica, con la contestuale rettifica della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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