Ricorso inammissibile contro diniego implicito non menzione condanna (Cass. pen. Sez. 7 n. 9279 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche in caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, quando il giudice, valutata la gravità delle condotte e gli altri elementi ex art. 133 cod. pen., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è inammissibile se non si confronta con le argomentazioni contenute in altre parti della sentenza rilevanti per il tema devoluto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato la condanna per il delitto di ricettazione, dolendosi con sei motivi del diniego della non menzione della condanna, della sussistenza del dolo, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., della mancanza di una condizione di procedibilità e di presunte violazioni costituzionali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi, dichiarandoli tutti inammissibili. In ordine al primo, relativo alla non menzione della condanna, la Corte ha chiarito che il diniego può essere anche implicito e che le ragioni del rifiuto si desumono dall’articolato complesso argomentativo della motivazione. Ha richiamato il principio secondo cui il beneficio può essere negato pure in presenza di sospensione condizionale e di attenuanti generiche prevalenti, se la gravità delle condotte non consenta di concederlo; ha inoltre ribadito l’onere del ricorrente di confrontarsi con l’intera motivazione della sentenza impugnata, non solo con la parte specificamente dedicata alla questione.
Il secondo motivo, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione, è stato ritenuto generico e aspecifico, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato sulla conoscenza della illecita provenienza, richiamando il principio per cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della provenienza illecita. Il terzo motivo, afferente alla particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato aspecifico per non aver la difesa criticamente confrontato le ragioni del diniego.
Il quarto motivo, sulla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è risultato reiterativo e puramente contestativo; il quinto, circa la mancanza di una condizione di procedibilità, generico e congetturale, fondato sull’assunto che l’imputato potesse essere l’autore del furto, mentre la condanna era intervenuta per ricettazione; il sesto, relativo agli artt. 3, 27 e 97 Cost., manifestamente infondato, non ravvisandosi profili discriminatori nella motivazione dei giudici di merito.
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Nota della Redazione
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