Inversione di marcia in autostrada: la classificazione della strada non muta per i lavori in corso (Cass. civ. n. 11507 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione di una strada come autostrada, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., è determinata dalle sue caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali e non viene meno per la temporanea chiusura di una carreggiata per lavori in corso, anche quando l’altra carreggiata sia temporaneamente adibita al doppio senso di marcia. Ne consegue che l’inversione del senso di marcia compiuta all’interno della carreggiata autostradale integra la violazione dell’art. 176, comma 1, lett. a), c.d.s., a prescindere dalla minore pericolosità della manovra nella situazione contingente. Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano costituire oggetto di sindacato di legittimità le singole questioni decise dal giudice di merito o le mere ipotesi alternative.
Il Fatto
Il conducente di un veicolo percorreva l’autostrada A31 quando, giunto in prossimità di un cantiere dove la carreggiata era a doppio senso di marcia per la chiusura dell’altra carreggiata, effettuava l’inversione del senso di marcia, venendo contestata la violazione dell’art. 176, comma 1, lett. a), c.d.s.. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione al verbale e il successivo appello veniva parimenti respinto dal Tribunale, che condannava la parte privata alle spese. Avverso la sentenza d’appello il conducente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in primo luogo la questione della qualificazione giuridica del tratto stradale. Il ricorrente sosteneva che il rettilineo sul quale era stata commessa l’inversione non potesse essere considerato autostrada, essendo la carreggiata sud chiusa per lavori e quella nord temporaneamente adibita al doppio senso di marcia. La tesi viene respinta: ai sensi dell’art. 2 c.d.s., la classificazione delle strade avviene in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sicché le autostrade mantengono tale classificazione anche quando, per la temporanea chiusura della carreggiata opposta, le due corsie di una carreggiata siano adibite ai due sensi di marcia.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio consolidato a partire dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’indicazione del fatto storico, della sua provenienza, della sua discussione tra le parti e della sua decisività. Il motivo deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali le singole questioni decise dal giudice di merito, le mere ipotesi alternative o le singole risultanze istruttorie. Nel caso di specie, il Tribunale aveva apprezzato tutti i fatti storici decisivi, ritenendo inconferente la circostanza della chiusura di una carreggiata ai fini della contestata inversione del senso di marcia.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: la sentenza impugnata contiene argomentazioni idonee a individuare e comprendere le ragioni della decisione, non essendo la motivazione “apparente” e consentendo un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Il Tribunale aveva chiaramente enunciato la ragione del proprio convincimento, rilevando che il ricorrente aveva pacificamente invertito il senso di marcia all’interno della carreggiata autostradale, per spostarsi da una corsia all’altra e cambiare direzione di marcia.
Il ricorso viene rigettato. Poiché la decisione è conforme alla proposta del consigliere delegato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il disposto dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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