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Inammissibile il ricorso avverso la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. n. 19840 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limitino a reiterare profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa ex art. 131-bis cod. pen. non richiede la disamina di tutti i criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In tema di sanzioni amministrative accessorie, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l’irrogazione, in grado di appello, della revoca della patente in luogo della sospensione disposta in primo grado per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992.

Il Fatto

Il Tribunale di Nuoro aveva condannato l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, aggravato dall’avere cagionato un incidente stradale. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma, aveva concesso la sospensione condizionale della pena e disposto la revoca della patente di guida in luogo della sospensione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla regolarità dell’etilometro, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale e alla violazione del divieto di reformatio in peius.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non deducibili in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi e privi di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, richiamando i principi espressi da Sez. 6, n. 8700 del 2013 e Sezioni Unite n. 8825 del 2016.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto logica e congrua la motivazione del giudice di merito che aveva desunto l’omologazione e la regolare revisione dell’etilometro dal verbale di accertamenti urgenti e dalle dichiarazioni testimoniali. In relazione al secondo motivo, ha valorizzato la gravità del fatto, l’effettivo stato di alterazione e il precedente specifico, ricordando che per la tenuità dell’offesa non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 2022; Sez. 6, n. 55107 del 2018).

La Corte ha altresì rigettato il motivo sull’aggravante di cui all’art. 182, comma 2-bis, cod. strada, confermando che il concetto di incidente stradale è ampio e non richiede necessariamente danni, essendo sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta del conducente, con l’unica esclusione dell’evento imprevedibile e non connesso allo stato di alterazione, come da giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 36777 del 2015; Sez. 4, n. 42488 del 2012).

Infine, in ordine al quarto motivo, la Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, richiamando il principio per cui il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda la pena e le misure di sicurezza, non l’irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria imposta dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 32248 del 2022).

Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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