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Inammissibilità del ricorso al Prefetto: rimedi oppositori avverso la cartella; cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 17297 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Prefetto dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 203 del d.lgs. n. 285/1992, senza ingiungere il pagamento della sanzione, non è opponibile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981, poiché tale opposizione è esperibile solo avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento. La tutela del trasgressore è affidata ai rimedi oppositori di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere avverso la cartella di pagamento, deducendo l’erronea declaratoria di tardività quale vizio della sequenza procedimentale successivo alla notifica del verbale. Ne consegue che i giudizi di merito aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento prefettizio di inammissibilità devono essere dichiarati improponibili.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale di Roma la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di Roma, la quale aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso amministrativo presentato contro un verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il ricorrente sosteneva la tempestività del ricorso, deducendo la mancata notifica del verbale e la conoscenza casuale dello stesso. Il Tribunale, in parziale riforma, rigettava il gravame ritenendo perfezionata la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e, quindi, spirato il termine per il ricorso al Prefetto. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione del contraddittorio e l’erronea valutazione della notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte, dopo aver acquisito il fascicolo d’ufficio, ha rilevato che il Prefetto ha il potere di dichiarare, con provvedimento motivato, l’inammissibilità del ricorso, ad esempio per il mancato rispetto del termine perentorio, sebbene tale ipotesi non sia testualmente prevista dall’art. 204 d.lgs. n. 285/1992. In tal caso, il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, CdS.

La Corte ha poi chiarito che contro il provvedimento che dichiara solo l’inammissibilità del ricorso, senza ingiungere il pagamento, non è accordata l’opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria regolata dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. La tutela del trasgressore, in caso di erronea declaratoria di tardività, va esercitata mediante i rimedi oppositori di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento, deducendo il vizio della sequenza procedimentale che, essendosi formato dopo la notifica del verbale, ne determina la caducazione.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 22080 del 2017, secondo cui il destinatario della cartella può far valere, con i rimedi oppositori, tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale e le pretese di pagamento che trovino ragione in fatti successivi all’emissione dello stesso.

In accoglimento di tale ricostruzione, la Corte ha rigettato il ricorso, ma ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., ritenendo che la causa non potesse essere proposta, con la conseguente improponibilità dell’originaria opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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