Diniego dell’affidamento in prova al tossicodipendente per carenza di autocontrollo (Cass. pen. n. 19617 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi deputati all’osservazione del condannato, essendo tenuto a parametrarne la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo il principio di gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari. È legittimo il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale a soggetto tossicodipendente, in quanto tale misura, caratterizzata da assoluta libertà di comportamento, è incompatibile con la sua carenza di autocontrollo. L’accesso alla detenzione domiciliare è precluso, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., in presenza di un residuo di pena superiore ai due anni di reclusione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare o della semilibertà, rigettava la richiesta di affidamento in prova presentata dal difensore di un detenuto, in relazione alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione, irrogata per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod. pen.. Il condannato, tossicodipendente, aveva un residuo di pena superiore ai tre anni, con fine pena al maggio 2029.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa valorizzazione dei dati positivi emergenti dalla relazione di sintesi e dalle produzioni difensive, con specifico riferimento al percorso di recupero intramurario, alle attività lavorative svolte, all’occupazione reperita e alla prospettiva di ospitalità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi di doglianza infondati. Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva adeguatamente dato conto delle deduzioni difensive e dei contenuti della relazione di sintesi elaborata dall’equipe trattamentale, non avendo affatto ignorato i dati positivi, ma avendo ritenuto opportuno un adeguato periodo di osservazione in ossequio al principio di gradualità.
La Corte ha ribadito che il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione, non è vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità. Ha richiamato, sul punto, il precedente Sez. 1, n. 23343 del 2017, nonché le conformi decisioni Sez. 1, n. 5689 del 1998, Sez. 1, n. 27264 del 2015 e Sez. 1, n. 15064 del 2003.
Quanto alla prospettiva occupazionale, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che ne avevano considerato la natura meramente eventuale, atteso che la titolare della ditta aveva solo riservato di valutare la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro previo colloquio. Ha inoltre giudicato non illogica la decisione di ritenere ostativa all’accesso alla più ampia misura alternativa l’incombenza di un pericolo di reiterazione criminosa, collegato all’irrisolta condizione di tossicodipendenza, non adeguatamente fronteggiata mediante un programma terapeutico idoneo.
La Corte ha infine ribadito il principio, già affermato in Sez. 1, n. 47522 del 2008 e Sez. 1, n. 5601 del 1997, per cui è legittimo il diniego dell’ordinario affidamento in prova al servizio sociale a soggetto tossicodipendente, in quanto tale misura è incompatibile con la sua carenza di autocontrollo. Ha altresì dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata, in ragione del residuo di pena superiore ai due anni che, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., ne preclude l’accesso.
Nota della Redazione
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