La restituzione al terzo è incensurabile salvo violazione di legge (Cass. pen. Sez. 1 n. 3278 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per violazione di legge. Rientrano in tale categoria gli errores in iudicando, gli errores in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non sono invece deducibili in sede di legittimità gli errori ricostruttivi o la maggiore o minore persuasività dei canoni logici utilizzati dal giudice del riesame per fondare il rigetto della richiesta di restituzione avanzata dal terzo interessato.

Il Fatto

Nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un soggetto indagato per associazione di tipo mafioso e altri gravi delitti, i militari avevano rinvenuto nell’abitazione dell’indagato banconote per un importo complessivo di euro 71.940,00. La somma era stata sottoposta a sequestro d’urgenza, successivamente convalidato con autonomo sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240-bis e 416-bis, comma 7, cod. pen.

La nuora dell’indagato, in qualità di terza interessata, aveva proposto richiesta di riesame, invocando il parziale dissequestro e la restituzione di parte della somma (euro 53.320,00), sostenendo di esserne proprietaria. Il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l’istanza e la terza interessata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo dedotto, sebbene formalmente riferito anche a un error in iudicando, nella sostanza investiva esclusivamente l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato. La ricorrente non contestava l’interpretazione delle norme sostanziali poste a fondamento del sequestro, ma il metodo di ricostruzione probatoria adottato dal Tribunale.

La censura è stata ritenuta inammissibile. L’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. limita il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro alle sole violazioni di legge. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tale categoria rientrano anche i vizi della motivazione, ma solo quando siano talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come precisato da Sez. 3, n. 4919 del 2016.

Tali requisiti non ricorrono nel caso di specie. Gli eventuali errori ricostruttivi, la cui esistenza e decisività non erano state dimostrate, e la valutazione della maggiore o minore persuasività dei canoni logici adottati dal Tribunale non integrano i presupposti per il sindacato di legittimità e, pertanto, non sono suscettibili di essere fatti valere in sede di Cassazione.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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