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Rendicontazione al concessionario prova l’incasso e insussistenza concorso omissivo nel peculato (Cass. pen. Sez. VI n. 19641 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di peculato commesso dal concessionario della riscossione di tributi locali, i rendiconti trasmessi all’ente sono idonei a provare l’avvenuto incasso delle somme, in quanto la rendicontazione ha ad oggetto le somme effettivamente riscosse e non quelle dovute. Non integra concorso di persone nel reato la condotta di chi, successivamente alla consumazione dell’appropriazione, abbia omesso di consegnare documenti o abbia avuto la delega a operare sul conto di tesoreria, qualora le somme non siano mai state in esso depositate. La qualifica di incaricato di pubblico servizio dell’agente è assorbita quando ciò che rileva è l’efficienza causale del contributo concorsuale.

Il Fatto

Con sentenza del 03/07/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di primo grado per il delitto di peculato continuato pronunciata dal Tribunale di Cassino. Il primo imputato, presidente del consiglio di amministrazione, procuratore e amministratore di fatto di una società concessionaria della riscossione dei tributi, era stato condannato per essersi appropriato dei proventi del servizio idrico e della riscossione TARSU. La seconda imputata, responsabile dei servizi affidati dal Comune e delegata a operare sul conto di tesoreria, era stata condannata per concorso nel medesimo reato, per essersi appropriata delle somme derivanti dalla riscossione di tributi comunali. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile. In primo luogo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incompetenza territoriale: l’eccezione, proposta in udienza preliminare e rigettata, non era stata riproposta nel termine di cui all’art. 21 cod. proc. pen.; il richiamo all’art. 23 cod. proc. pen. è stato giudicato non pertinente, poiché tale norma regola il diverso caso dell’incompetenza dichiarata all’esito del dibattimento e non ammette la proposizione tardiva di un’eccezione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che, nel meccanismo di riscossione mediante concessionario, la rendicontazione al Comune ha ad oggetto le somme effettivamente riscosse e non quelle dovute. Secondo gli artt. 178 e ss. d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446/1997, una volta accertata la debenza, il tributo viene riscosso dall’incaricato e poi versato al tesoriere; la rendicontazione presuppone l’avvenuta riscossione. I rendiconti, pertanto, provano l’importo incassato e sottratto all’ente. La Corte ha richiamato il principio per cui il denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento della consegna all’incaricato dell’esazione (Sez. 6, n. 46235 del 2016; Sez. 6, n. 45082 del 2015; Sez. 6, n. 17616 del 2008).

Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di appello era incorsa in un errore di calcolo, ma irrilevante perché basato su un’ipotesi difensiva non corrispondente alla realtà. Le appropriazioni di cui al capo a) si sono realizzate fino a dicembre 2014, come da imputazione modificata in corso di giudizio, con incassi documentati fino al 31/12/2014; analoghe considerazioni valgono per il capo b).

Il ricorso della seconda imputata è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che l’appropriazione ha avuto ad oggetto i denari versati sul conto di riscossione ed è consistita nel non versare le somme sul conto di tesoreria, sul quale la società poteva solo versare e non prelevare. La delega ad operare su tale conto è irrilevante, poiché i denari riscossi non vi sono mai stati depositati; l’omessa consegna dei documenti e il ruolo di tramite con il Comune non sono stati motivatamente indicati come indici di un accordo pregresso. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul contributo causale; il primo motivo, relativo alla qualifica di incaricata di pubblico servizio, è stato assorbito, rilevando solo l’efficienza causale del contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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