Guida senza patente e particolare tenuità: principio di diritto (Cass. pen. n. 26564 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, difettando il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. La motivazione in ordine ai criteri di dosimetria della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile la scelta del giudice di merito di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida senza patente. Con il primo motivo di impugnazione è stata dedotta la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, mentre con il secondo motivo è stata censurata la dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, data l’epoca di commissione del reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime introdotto dalla legge n. 103/2017, richiamando le Sezioni Unite n. 20989 del 2024.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente. Difetta, infatti, il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio. Il requisito della non abitualità risulta quindi strutturalmente incompatibile con una fattispecie che richiede necessariamente la reiterazione della condotta.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la dosimetria della pena, la Corte lo ha parimenti ritenuto manifestamente infondato. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Nel caso di specie, la pena irrogata in misura media o prossima al minimo rende la scelta del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, risultando implicitamente basata sui suddetti criteri.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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