Revoca cautelare: irrilevanti tempo silente e osservanza delle prescrizioni (Cass. pen. Sez. II n. 23797 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo. Il suo compito si limita al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. Il tempo trascorso dalla commissione del reato — il cosiddetto tempo silente — deve essere valutato dal giudice che emette la misura, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ma non dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione. L’osservanza degli obblighi imposti costituisce parte del nucleo essenziale della misura e non può fondare, da sola, l’esclusione delle esigenze cautelari.

Il Fatto

Il ricorrente era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con prescrizione di permanenza notturna nell’abitazione, per essere gravemente indiziato di associazione per delinquere, truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, tentate truffe, riciclaggio e autoriciclaggio. Per tali reati la Corte d’appello lo aveva condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa.

La richiesta di revoca della misura, avanzata davanti alla Corte d’appello, veniva rigettata. Il successivo appello al Tribunale di Venezia, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., veniva parimenti respinto con ordinanza del 29/10/2025. Il ricorrente impugnava allora quella decisione per cassazione, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa generale. A fronte di elementi allegati come nuovi, il tribunale dell’appello cautelare, se non li riconosce tali o decisivi, deve soltanto dare atto delle ragioni di questo mancato riconoscimento, senza rinnovare l’intera motivazione già espressa nei provvedimenti precedenti. Il Collegio richiama sul punto la Sez. 3 n. 41185 del 2021 e la Sez. 6 n. 45826 del 2021, che escludono la necessità di un riesame integrale delle condizioni della misura.

Il primo motivo è respinto nel merito. Il Tribunale ha valorizzato la personalità dell’indagato, che aveva continuato a delinquere nonostante una precedente condanna e mentre era sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale. Rispetto agli elementi di novità dedotti, il Collegio reputa non manifestamente illogico ritenere che il pericolo di reiterazione non fosse escluso dal lavoro svolto presso l’impresa agricola di un familiare, dal momento che le conversazioni intercettate lo avevano qualificato come un periodo di fermo forzato; né dal fatto che egli vivesse ormai nel Comune di dimora, posto che parte delle condotte era stata commessa in Sicilia, a pochi chilometri di distanza.

Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che è corretta l’esclusione di rilievo del tempo trascorso dai fatti. L’art. 292 cod. proc. pen. impone la valutazione del tempo silente al giudice che adotta la misura, ma una analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione. Vengono citate in tal senso la Sez. 2 n. 12807 del 2020 e la Sez. 2 n. 46368 del 2016. Quanto all’osservanza delle prescrizioni imposte, la Corte osserva che essa non può fondare di per sé l’esclusione delle esigenze cautelari, perché costituisce parte del nucleo essenziale della misura stessa, richiamando la Sez. 5 n. 45483 del 2018 e la Sez. 5 n. 39792 del 2017.

Il terzo motivo è infine respinto. Il Tribunale non aveva omesso di esaminare la questione della proporzione tra la misura e la modifica della sentenza di condanna. L’assoluzione per un solo capo e l’esclusione dell’aggravante della transnazionalità non scalfiscono logicamente il rapporto di proporzione, permanendo una condanna a una pena detentiva ancora rilevante. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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