Bancarotta documentale specifica e divieto di reformatio in peius sull’aumento per continuazione (Cass. pen. Sez. V n. 31865 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, di cui alla prima parte dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., si perfeziona con la sottrazione o la distruzione dei libri e delle scritture contabili, ed è del tutto irrilevante, sotto il profilo della condotta materiale, che il curatore abbia potuto ricostruire la situazione patrimoniale della fallita su altro supporto: tale evenienza connota l’autonoma fattispecie c.d. generale. Il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, sicché è illegittimo l’aumento per la continuazione fallimentare ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. applicato in misura superiore a quello fissato dal primo giudice, quand’anche la pena complessiva risulti ridotta. Le circostanze ostative alle attenuanti generiche possono fondarsi su condanne successive al reato, senza contraddizione con l’esclusione della recidiva, che involge presupposti diversi.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la condanna di un imputato, nella veste di liquidatore di una società poi dichiarata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice documentale, riducendo l’ammontare della pena. Gli si ascriveva di avere occultato o distrutto i libri e le scritture contabili tenuti fino al 2012 e di avere omesso di tenere quelli prescritti negli ultimi tre anni antecedenti al fallimento.

L’imputato ricorreva per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità e sull’elemento soggettivo; diniego delle attenuanti generiche; violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte territoriale applicato, a titolo di aumento per la pluralità di fatti di bancarotta, dieci mesi di reclusione a fronte dei sei fissati dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo relativo alla bancarotta semplice documentale, estinto per prescrizione, e lo ha rigettato nel resto.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ricostruito la successione nella carica di liquidatore. Le scritture contabili erano state tenute fino al 2012 e consegnate integralmente dal precedente liquidatore all’imputato, succedutogli nella carica; dopodiché erano sparite, non essendo mai state ritrovate dal curatore. La responsabilità dell’occultamento o distruzione è stata affermata sulla base delle dichiarazioni del precedente liquidatore e di una ricevuta di consegna, sottoscritta dall’imputato, recante l’elenco analitico dei libri ricevuti. La condotta integra l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale specifica. La possibilità che il curatore abbia esaminato parte della contabilità, perché conservata in formato elettronico, è irrilevante: gli originali cartacei sono stati fatti sparire. La ricostruibilità della situazione patrimoniale è circostanza estranea alla fattispecie specifica e connota quella generale.

La censura sull’elemento soggettivo è stata dichiarata inedita, non essendo stata proposta con l’atto di appello e non essendo rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.

Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La difforme valutazione tra i due gradi involge punti e presupposti diversi: l’accertamento della recidiva non coincide con la ritenuta sussistenza di circostanze ostative alla concessione delle attenuanti generiche, rispetto alle quali rilevano anche condanne successive al reato, risultanti dal certificato aggiornato del casellario presente nel fascicolo di appello.

Il terzo motivo è stato accolto. Secondo lo ius receptum, il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Nella specie la Corte territoriale, pur riducendo la pena complessiva, aveva applicato sulla pena base un aumento di dieci mesi per la continuazione fallimentare ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., a fronte dei sei mesi fissati dal Tribunale: aumento illegittimo.

Rilevata la fondatezza di tale motivo per il capo relativo alla bancarotta semplice, la Corte ha accertato il decorso del termine prescrizionale, tenuto conto della data di commissione, del termine massimo di sette anni e sei mesi e di ventotto giorni di sospensione. Ha escluso che il rinvio disposto in altra udienza integrasse una causa di sospensione, non risultando la ragione del rinvio né richieste dei difensori. In difetto di cause di proscioglimento ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo, eliminando il relativo aumento di pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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