Autovelox su strada senza banchina: illegittimo il decreto prefettizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 23122 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento differito delle violazioni dei limiti di velocità mediante dispositivi automatici, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade è sindacabile dal giudice ordinario, che può disapplicarlo ove il Prefetto abbia incluso strade non riconducibili alle categorie tassativamente previste dalla legge. La qualificazione di una strada come extraurbana secondaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. C), cod. strada richiede la sussistenza dei requisiti strutturali minimi, tra cui una banchina di dimensione idonea (1 metro per i tratti esistenti, 1,50 metri per le nuove costruzioni), destinata al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza. La verifica deve riguardare la strada nella sua interezza e non il solo tratto in prossimità dell’apparecchio. La mancanza della banchina comporta la qualificazione residuale come strada locale, per la quale permane la regola della contestazione immediata.
Il Fatto
Un automobilista proponeva opposizione avverso otto verbali elevati dalla Polizia Municipale per violazione dei limiti di velocità, accertata mediante dispositivo fisso Autovelox installato su una strada provinciale. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e il Comune proponeva appello dinanzi al Tribunale, sostenendo la legittimità del decreto prefettizio che aveva autorizzato l’installazione del dispositivo.
Il Tribunale rigettava l’appello, ritenendo illegittimo il decreto prefettizio e disapplicandolo, in quanto la strada, priva di banchina idonea, non possedeva i requisiti per essere qualificata come strada extraurbana secondaria e doveva essere ricondotta alla categoria residuale della strada locale. Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricordato che il sistema del codice della strada è improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita solo su determinate tipologie di strade che presentino caratteristiche tecniche tali da rendere pericoloso l’arresto del mezzo. L’art. 201, comma 1-bis, cod. strada consente l’utilizzo dell’Autovelox senza contestazione immediata esclusivamente su autostrade, strade extraurbane principali e secondarie e strade urbane di scorrimento.
Quanto alla nozione di banchina, la Corte ha precisato che essa è uno spazio interno alla sede stradale, esterno alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza. La dimensione minima è determinata dal d.m. 5.11.2001 in 1 metro per i tronchi stradali esistenti e 1,50 metri per le nuove costruzioni. Una banchina di ridottissima larghezza non può pertanto assolvere le funzioni richieste e non risponde alle caratteristiche imposte dal codice della strada.
La Corte ha inoltre ribadito che la verifica dei requisiti strutturali deve riguardare la strada nella sua interezza e non il solo punto di collocazione dell’apparecchiatura. Nel caso di specie, dalle immagini prodotte risultava che in più punti la banchina era inesistente o di dimensioni estremamente ridotte, non consentendo né la sosta di emergenza né il transito sicuro dei pedoni.
Quanto alla nuova formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 121/2002, introdotta dall’art. 49, comma 5-undecies, del d.l. n. 76/2020, la Corte ha escluso che essa potesse trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la norma richiede l’emanazione di un nuovo decreto prefettizio di individuazione delle tipologie di strada. Tale decreto non era stato ancora adottato al momento dell’infrazione, sicché continuava ad applicarsi la disciplina previgente.
Il provvedimento prefettizio che autorizza l’installazione su una strada priva dei requisiti minimi è quindi illegittimo e deve essere disapplicato dal giudice ordinario. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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