Pena massima edittale per guida senza patente: occorre motivazione specifica sulla dosimetria (Cass. pen. n. 26447 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., valutati anche tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. A maggior ragione, l’irrogazione di una pena pari al massimo edittale impone una specifica e dettagliata motivazione sulla quantità di pena, non essendo sufficienti il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. La finalità rieducativa della pena, ex art. 27, comma 3, Cost., costituisce qualità essenziale che accompagna la pena dal suo nascere e deve guidare anche la quantificazione della pena base.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, aveva rideterminato in mesi sei di arresto la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, codice della strada (guida senza patente, ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio), confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il giudice di prime cure aveva applicato il massimo della pena edittale, pari ad un anno di arresto, valorizzando, ai fini della gravità del fatto, la circostanza che la condotta fosse stata commessa nel corso di un’evasione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l’erronea valutazione della circostanza dell’evasione, che in realtà era riferita alla precedente violazione del 09/05/2023, richiamata nel capo di imputazione solo per la configurazione della recidiva, e non al fatto oggetto del presente giudizio.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come entrambe le sentenze di merito, per irrogare il massimo della pena, abbiano valorizzato la circostanza dell’evasione, non corrispondente alla realtà. Tale elemento ha inciso sia sull’individuazione della pena base sia, unitamente ai precedenti penali, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha inoltre stigmatizzato come la valorizzazione della recidiva nel biennio quale elemento di gravità costituisca un “non senso”, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie contravvenzionale.
Nel valutare il vizio di motivazione, la S.C. ha richiamato il quadro normativo di riferimento: il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena ex art. 132 cod. pen. è bilanciato dall’obbligo di indicare i motivi che ne giustificano l’uso e dai parametri oggettivi e soggettivi dell’art. 133 cod. pen. A tali criteri si aggiunge il parametro costituzionale dell’art. 27, comma 3, Cost., che attribuisce alla funzione rieducativa una specifica valenza anche nel momento della quantificazione della pena, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale in più occasioni richiamata.
La S.C. ha quindi enunciato il principio per cui la pena base superiore al medio edittale richiede una motivazione specifica sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e che l’irrogazione del massimo edittale impone una motivazione ancor più dettagliata, non essendo sufficienti il riferimento alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Nel caso di specie, tale motivazione è mancata, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame sulla dosimetria della pena, dichiarandosi l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
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Nota della Redazione
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