Concordato preventivo biennale: precluso l’accertamento analitico-induttivo, l’atto impositivo è annullato (Cass. trib. 2370/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 2370 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 21359/2020) — Presidente Lucio Napolitano, Relatore Roberta Crucitti.

Il principio di diritto

L’adesione al concordato preventivo biennale (art. 33 del D.L. n. 269 del 2003) inibisce i poteri di accertamento analitico-induttivo dell’Amministrazione finanziaria, e la soglia del cinquanta per cento prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale sono preclusi gli atti di accertamento, va riferita non al reddito già accertato ma a quello accertabile con i soli poteri non inibiti dal comma 8. L’accertamento che, muovendo dai dati contabili, ricostruisca maggiori ricavi mediante presunzioni semplici — nella specie, la presunzione di cessione in evasione dei beni non reperiti o non contabilmente presenti (artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 441 del 1997) — ha natura analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è pertanto precluso in presenza dell’adesione al concordato.

Il fatto

Una società, poi in concordato preventivo, aveva aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2003-2004. Per il 2004 l’Ufficio accertò maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA; in particolare, con un rilievo relativo alla mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dalla presunta cessione in evasione di 2.378 capi di abbigliamento. Dopo un articolato contenzioso — con una prima pronuncia di cassazione con rinvio — la Commissione tributaria regionale della Toscana, in sede di rinvio, accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo irrilevante la natura dell’accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi.

La motivazione

Il primo motivo è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri. L’adesione al concordato preventivo biennale (art. 33, commi 8 e 8-bis, D.L. n. 269/2003) inibisce l’accertamento analitico-induttivo; la soglia del cinquanta per cento del comma 8-bis va riferita al reddito accertabile con i soli poteri non inibiti, non a quello già accertato (Cass. ord. n. 7765/2020). Nella specie, il rilievo contestato — che dalla mancata corrispondenza tra merci prodotte e cedute fa discendere la determinazione di maggiori ricavi presunti — è un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, fondato sulle presunzioni di cessione degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 441/1997: come tale era precluso all’Amministrazione.

Espunto quel rilievo, l’imponibile non supera il cinquanta per cento dei ricavi dichiarati (circostanza non contestata), sicché l’accoglimento del motivo comporta l’annullamento integrale dell’atto impositivo e consente, senza ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito. In dispositivo la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società; compensa le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del presente giudizio, liquidate in 12.000 euro.

Implicazioni pratiche

Per il contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale, la decisione ribadisce un limite preciso al potere di accertamento: l’Amministrazione non può ricorrere all’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici, e ciò che conta è la natura sostanziale dell’accertamento, non la sua qualificazione formale. La soglia del cinquanta per cento va calcolata sul reddito accertabile con i soli poteri consentiti. Quando il rilievo presuntivo è illegittimo e la sua espunzione fa scendere l’imponibile sotto soglia, l’intero atto impositivo cade.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *