Redditometro: prova contraria e onere documentale del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 8302 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la determinazione operata con il cd. redditometro sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 1990 dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova circa l’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. La disciplina dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 introduce una presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Resta a carico del contribuente la prova contraria, che non può risolversi nella mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica: la norma esige una prova documentale dell’entità di tali redditi e della durata del relativo possesso, ancorando a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2008, con cui — applicando il redditometro ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 — determinava per via induttiva un reddito complessivo di euro 81.841,64, a fronte di quello dichiarato, pari a euro 3.775,00.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Siracusa, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo e ritenendo provato il possesso di redditi esenti. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla C.t.r. della Sicilia, che riteneva dimostrata la disponibilità di redditi esenti e di somme derivanti da dismissione di immobili, idonei a giustificare gli investimenti contestati. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina del metodo sintetico nel testo dell’art. 38 vigente ratione temporis, che al quarto comma prevede la presunzione del reddito complessivo netto sulla base di elementi certi costituenti indici di capacità contributiva e al quinto comma le spese per incrementi patrimoniali, mentre al sesto comma fa salva la prova contraria del contribuente.

Secondo il consolidato orientamento richiamato, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa. Una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può soltanto valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.

La Corte precisa i confini della prova contraria: non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della disponibilità economica. Pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, la norma esige una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

Tale prova non è particolarmente onerosa e può essere fornita, ad esempio, con gli estratti dei conti correnti bancari del contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi. Nella fattispecie, la C.t.r. ha fatto malgoverno di questi principi: ha ritenuto gli indici non sufficienti a motivare l’accertamento, confondendo l’onere di prova contraria con il contenuto necessario della motivazione dell’atto impositivo, e ha omesso di considerare il fatto, potenzialmente decisivo, dell’intervenuta autotutela parziale, oltre a operare una valutazione generica e globale sugli altri redditi esenti.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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