Inammissibile il ricorso che censura la ricostruzione del fatto come violazione di legge (Cass. civ. Sez. III n. 2789 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente richiamo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censuri in realtà l’erronea ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, mediante la contestata valutazione delle risultanze probatorie e la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice applica erroneamente la regola di giudizio fondata sull’onere della prova, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non quando valuta le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c., ex art. 348-ter c.p.c.

Il Fatto

La società conduttrice di un immobile commerciale, rimasto danneggiato da un incendio, era stata condannata in primo grado al risarcimento dei danni in favore dei locatori, nonché al pagamento parziale in favore della compagnia assicuratrice surrogatasi nel credito risarcitorio, con accertamento dell’obbligo di manleva in capo alla propria assicurazione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la riconducibilità dell’incendio a una causa non imputabile alla conduttrice e congrua la quantificazione del danno operata sulla base della consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, censurando la mancata considerazione degli indizi presuntivi idonei a comprovare la natura fortuita dell’incendio e contestando i criteri di quantificazione del danno, in particolare il riferimento al valore di ricostruzione dell’immobile e non a quello antecedente al sinistro. I locatori resistevano con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la mancata pronuncia sulla domanda di indennizzo relativa ai beni contenuti nell’immobile e alla sospensione dell’attività produttiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la società, pur formalmente evocando la violazione degli artt. 1588, 1218 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ha in realtà censurato l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, contestando la valutazione delle risultanze probatorie e prospettando una diversa ricostruzione dei fatti. Una simile censura, non vertendo sull’esatta interpretazione della norma astratta né sull’erronea sussunzione di un fatto incontroverso, non integra il vizio di violazione di legge, ma al più quello di motivazione, sindacabile in sede di legittimità nei rigorosi limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., inapplicabile nella specie per effetto della doppia decisione conforme ex art. 348-ter c.p.c..

La censura relativa all’art. 2729 c.c. è stata ritenuta carente rispetto ai criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018, mentre la doglianza sulla violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. è stata giudicata inammissibile per non avere la ricorrente denunciato l’erronea applicazione della regola sull’onere della prova o l’attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale, essendosi limitata a lamentare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per non avere la ricorrente fornito la specifica e puntuale indicazione degli atti processuali e dei documenti, con la loro localizzazione nel fascicolo, comprovanti l’asserito errore del giudice di merito nella quantificazione del danno. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, precisando che il requisito, pur non imponendo l’integrale trascrizione degli atti, esige l’indicazione del contenuto degli atti richiamati e della loro sede processuale di produzione.

Il ricorso incidentale, proposto tardivamente, è stato infine dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., in quanto l’inammissibilità del ricorso principale preclude l’esame dell’impugnazione incidentale tardiva, con conseguente addebito delle spese alla sola parte ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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