Patrocinio a spese dello Stato: legittimazione del difensore e scaglione tariffario commisurato all’effettivo credito contestato (Cass. civ. Sez. 2 n. 1693 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, sono gli unici soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi il difensore della parte ammessa al beneficio e il Ministero della Giustizia, non anche la parte ammessa, atteso che i compensi non gravano sulle parti del giudizio presupposto. Il valore della controversia, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle spese a favore del difensore dell’incolpato ammesso al patrocinio, deve essere commisurato all’effettivo ammontare del credito controverso, ossia alla somma richiesta in sede amministrativa e oggetto di contestazione. Il minor importo accertato dal giudice riduce la pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione ma non può essere utilizzato per abbassare lo scaglione di riferimento applicabile alla liquidazione del compenso.

Il Fatto

Il difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, incolpato per la violazione degli artt. 116 e 80 del codice della strada, chiedeva al Giudice di pace la liquidazione del compenso. L’istanza veniva respinta per mancata certificazione del reddito relativo all’anno precedente, con conseguente revoca del beneficio.

A seguito di opposizione, con integrazione documentale prodotta solo in quella sede, il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava la declaratoria di ammissibilità e provvedeva alla liquidazione del compenso, determinando il valore della controversia in base al minimo della sanzione irrogata dal Giudice di pace. Avverso tale statuizione, limitatamente ai criteri di liquidazione, proponevano ricorso per cassazione sia l’assistito sia il difensore.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che, in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, gli unici soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi sono il difensore della parte ammessa e il Ministero della Giustizia, in quanto i compensi non gravano sulle parti del giudizio presupposto ma tendono ad incidere sullo Stato. Ne consegue l’inammissibilità delle doglianze svolte dall’assistito, vittorioso sull’an del beneficio, in relazione alla sola liquidazione del compenso in favore del difensore.

Quanto al ricorso del difensore, la Corte ne ha accolto il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per l’errata applicazione dello scaglione di riferimento. Ha precisato che, fermi i principi già affermati dalle Sezioni Unite sulla competenza del Giudice di pace, lo scaglione tariffario deve essere individuato avendo riguardo all’effettivo ammontare del credito controverso, cioè alla somma richiesta in sede amministrativa e oggetto di contestazione, che rappresenta la pretesa che la Pubblica Amministrazione ha fatto valere nei confronti dell’incolpato.

Il minor importo accertato dal giudice, pur riducendo la pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione a vantaggio dell’opponente, non può essere utilizzato per abbassare lo scaglione di riferimento per la liquidazione del compenso al difensore di quest’ultimo. Tali criteri valgono anche per la liquidazione delle spese in favore del difensore dell’incolpato ammesso al beneficio. Il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata liquidazione del compenso per la fase di opposizione, è rimasto assorbito.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’assistito, accolto il primo motivo del ricorso proposto dal difensore e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, demandando al giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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