Il collocamento fuori ruolo non esclude la giurisdizione contabile per i compensi non autorizzati (Cass. civ. Sez. Un. n. 23035 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un incarico commissariale conserva, durante tutta la vigenza dell’incarico, il rapporto organico con l’amministrazione di appartenenza, rimanendo soggetto al regime delle incompatibilità di cui all’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e al conseguente vincolo di esclusività. La mancata erogazione del trattamento stipendiale in aggiunta al compenso per l’incarico extra-istituzionale non vale a qualificare la posizione come aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001, potendo al più costituire indizio di inadempimento dell’amministrazione. L’azione del Procuratore contabile per il danno da mancato riversamento dei compensi non autorizzati appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, anche per i compensi percepiti in epoca anteriore all’introduzione del comma 7-bis dell’art. 53 citato.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti convenne in giudizio un dirigente di prima fascia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, nel periodo 2009-2014, era stato collocato fuori ruolo in qualità di Commissario straordinario per la realizzazione del “Terzo Valico dei Giovi”. Gli si contestava di aver svolto incarichi extra-istituzionali senza autorizzazione e senza riversare i relativi compensi all’amministrazione, in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, con conseguente danno erariale. Il dirigente eccepì il difetto di giurisdizione del giudice contabile, assumendo di essere stato, in realtà, in aspettativa senza assegni, condizione che avrebbe escluso l’operatività del divieto. La Corte dei conti respinse l’eccezione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminò il danno in misura ridotta. Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorrente contestava la sussistenza del presupposto del rapporto di pubblico impiego, sostenendo che il collocamento fuori ruolo sarebbe stato solo formale, essendosi in realtà instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la società attuatrice dell’opera, e che la mancata erogazione del trattamento stipendiale, in aggiunta al compenso commissariale, dimostrerebbe l’effettiva natura di aspettativa senza assegni.
La Corte ha rilevato che il collocamento fuori ruolo aveva una formale veste normativa e rispondeva alla reale dinamica dei rapporti: il decreto di nomina riconosceva al commissario ampi poteri di impulso e vigilanza e il Ministero manteneva un potere di coordinamento e controllo, configurandosi il commissario come longa manus del Governo. Il decreto ministeriale di collocamento aveva disposto soltanto la risoluzione consensuale dell’accordo contrattuale accessorio di conferimento dell’incarico dirigenziale, lasciando intatto il rapporto di pubblico impiego, come confermato dal tempestivo rientro in ruolo alla cessazione dell’incarico.
Quanto al trattamento economico, la mancata corresponsione dello stipendio in aggiunta al compenso commissariale, ove pure integrasse un inadempimento dell’amministrazione, non sarebbe idonea a supportare la qualificazione della posizione come aspettativa senza assegni. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento: l’azione del Procuratore contabile per il mancato versamento dei compensi non autorizzati appartiene alla giurisdizione contabile, in quanto volta a far valere il danno erariale conseguente alla violazione del dovere di esclusività, e tale regola opera anche per i compensi percepiti prima dell’introduzione del comma 7-bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in rapporto di continuità regolativa con il precedente quadro normativo.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della giurisdizione della Corte dei conti e conseguente irrilevanza, nel giudizio limitato alla giurisdizione, della sopravvenuta disciplina sulla prescrizione invocata dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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