La sentenza che accerta la simulazione sconta l’imposta fissa (Cass. civ. Sez. V n. 4950 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. n. 131/1986, 4 della tariffa annessa al d.lgs. n. 347/1990 e 10, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990. La statuizione giudiziale si risolve, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell’apparenza del trasferimento, e, per la simulazione relativa, nell’ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato. Non può configurarsi, per effetto della medesima sentenza, un ulteriore ed autonomo “ritrasferimento” del bene, con la conseguente applicazione dell’imposta proporzionale. Tale principio vale anche per la sentenza che accerta l’interposizione fittizia di persona: essa riconosce l’acquisto ab origine del bene in favore dell’interponente ove l’acquisto per interposta persona sia seguito da un’alienazione simulata del medesimo bene, la sentenza che riconosca entrambe le fattispecie sconta l’imposta fissa per ogni singolo accertamento, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso a seguito della registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva accertato la simulazione relativa (nella forma dell’interposizione fittizia di persona) di una compravendita immobiliare e la simulazione assoluta di una successiva alienazione del medesimo immobile. L’azione era stata proposta dalla creditrice del simulato alienante, al fine di far dichiarare l’inefficacia degli atti di disposizione pregiudizievoli alle sue ragioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione, ritenendo che la sentenza civile di accertamento della simulazione dovesse scontare le imposte in misura proporzionale secondo la natura dei contratti simulati (c.d. “tassa di titolo”). Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver scrutinato i motivi di ricorso, ha ritenuto infondato il primo motivo in materia di specificità dei motivi di appello ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, ed inammissibile il secondo motivo per carenza di autosufficienza in relazione alla dedotta carenza motivazionale dell’avviso di liquidazione. Il terzo motivo è stato invece accolto.
La sentenza impugnata aveva applicato l’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. n. 131/1986, equiparando l’accertamento della simulazione ad un vero e proprio “ritrasferimento” del bene dal simulato acquirente al simulato alienante. La Corte ha invece riesaminato criticamente il consolidato orientamento della c.d. “tassa di titolo”, evidenziando come nessuna disposizione del d.P.R. n. 131/1986 fornisca un solido appiglio alla tesi del “ritrasferimento”. Si è osservato che il negozio simulato è inefficace ipso iure tra le parti e che il simulato alienante non ha mai perso la titolarità del diritto, mentre nell’interposizione fittizia gli effetti del negozio si sono prodotti sin dall’origine a favore dell’interponente.
La Corte ha inoltre distinto l’azione di simulazione dall’azione revocatoria: mentre quest’ultima rende l’atto inopponibile al solo creditore agente, l’azione di simulazione accerta uno stato di inefficacia originaria dell’atto, del quale possono avvantaggiarsi tutti i soggetti interessati. La sentenza che accerta la simulazione ha quindi natura dichiarativa e non costitutiva, non disponendo alcun trasferimento, ma limitandosi a riconoscere una situazione giuridica preesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. n. 131/1986, la sentenza dichiarativa della simulazione deve essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, con conseguente applicazione in misura fissa anche delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi degli artt. 4 della tariffa annessa al d.lgs. n. 347/1990 e 10, comma 2, del medesimo decreto.
La Corte ha infine formulato i principi di diritto in funzione nomofilattica, affermando che ciascun accertamento contenuto nella sentenza (relativo alla simulazione dell’acquisto e all’alienazione simulata) deve essere tassato separatamente in misura fissa, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e pronuncia nel merito di accoglimento del ricorso originario della contribuente.
Nota della Redazione
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