Raddoppio del contributo unificato non applicabile nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8019 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell’ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari. Si tratta di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve essere circoscritta al processo civile. Nel processo tributario, pertanto, la sentenza impugnata che abbia disposto il raddoppio deve essere cassata sul punto, con decisione nel merito, non essendo necessarie ulteriori valutazioni.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva respinto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’ICI, anno 2009, per terreni della contribuente destinati a cava.
La contribuente ricorre in cassazione con tre motivi, integrati da successiva memoria. Resiste con controricorso la concessionaria del Comune, che chiede il rigetto del ricorso. Tra i motivi assume rilievo, in questa sede, la censura relativa alla condanna subita al raddoppio del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, prospettante violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. In presenza di una doppia conforme di merito, il ricorso per il vizio di motivazione è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.
La Corte rileva, inoltre, che la sentenza impugnata evince la potenzialità edificatoria dalla destinazione dei terreni a cava di per sé edificabili, senza necessità di valutare gli indici di edificabilità. Si tratta di una valutazione delle prove insindacabile in sede di legittimità, mentre il ricorso mira a una rivalutazione del fatto non consentita.
Il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è dichiarato infondato. La questione della disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa, rigettata esplicitamente in primo grado, risulta implicitamente rigettata in secondo grado, poiché la decisione impugnata richiama il consolidato orientamento sulla natura edificabile dei terreni adibiti a cava, esprimendo così un’incompatibilità logica con la disapplicazione.
È invece fondato il terzo motivo, con cui la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per aver subito la condanna al raddoppio del contributo unificato. La Corte conferma la giurisprudenza che esclude il raddoppio nel processo tributario, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, circoscritta al processo civile. La sentenza è quindi cassata sul punto, con decisione nel merito e eliminazione del raddoppio. Le spese sono compensate per il parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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