La prova dell’operazione inesistente e la responsabilità dell’amministratore di fatto di una società cartiera (Cass. civ. Sez. 5 n. 11395 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche mediante presunzioni semplici, mentre non è tenuta a dimostrare la mala fede del contribuente. Grava su quest’ultimo l’onere di offrire la controprova dell’effettiva esistenza dell’operazione, che non può essere assolto con la sola esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili. Nelle ipotesi di società “cartiera”, utilizzata come mero schermo, la sanzione amministrativa colpisce direttamente la persona fisica che ha agito uti dominus, quale effettivo autore dell’illecito, venendo meno la ratio dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica. A tal fine, è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei a escludere la vitalità della società.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2016, con cui contestava alla società e a un soggetto, quale ritenuto amministratore di fatto di quest’ultima, la partecipazione a operazioni oggettivamente inesistenti, realizzate tramite un ciclo di false fatturazioni che coinvolgeva una società “cartiera”. L’atto impositivo, che recuperava I.V.A., IRAP e IRES e irrogava sanzioni, era notificato anche alla persona fisica in qualità di amministratore di fatto sia della società destinataria dell’accertamento sia di altra società coinvolta nel meccanismo.
La società e il contribuente impugnavano l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava entrambi i ricorsi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, previa riunione, confermava la decisione, rigettando gli appelli proposti sia dalla società sia dal contribuente. Avverso tale sentenza entrambi proponevano ricorso per cassazione, affidato rispettivamente a due e sei motivi, ulteriormente illustrati con memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, previa riunione dei procedimenti, ha esaminato congiuntamente i ricorsi, considerando quello della società antecedente logico e giuridico rispetto alle questioni concernenti la posizione dell’amministratore di fatto. Quanto al ricorso della società, il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per apparente motivazione ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., è stato rigettato: il giudice d’appello non si è limitato a un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, ma ha dato conto delle ragioni della conferma, rispondendo alle doglianze e rendendo possibile il controllo sulla logicità del percorso argomentativo.
È stato, inoltre, rigettato anche il secondo motivo, con cui si censurava la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui, una volta che l’Amministrazione ha fornito la prova, anche indiziaria, dell’inesistenza dell’operazione, il contribuente è onerato della controprova circa l’effettiva sussistenza delle operazioni. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si sia attenuta a tali principi, avendo valorizzato una serie di elementi fattuali che dimostravano l’assenza di una reale struttura operativa e di dipendenti della società, nonché l’inverosimiglianza delle cessioni di quote, rendendo le valutazioni del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità in quanto basate su un ragionamento logico e sufficientemente argomentato.
Con riferimento al ricorso della persona fisica, la Corte ha respinto il primo motivo, che deduceva l’ultrapetizione, non ravvisando alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. nell’affermazione della sua responsabilità per le sanzioni. Richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, ha precisato che, nell’ipotesi di interposizione fittizia con una società “cartiera”, quest’ultima non è che un mero schermo e le violazioni, pur formalmente dell’ente, vanno riferite direttamente all’interponente che ha agito uti dominus, quale effettivo autore dell’illecito. Tale condotta fa venir meno la ratio dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, che sanziona la sola società con personalità giuridica, ripristinandosi la regola generale della responsabilità della persona fisica.
Sulla base di tali argomentazioni sono stati rigettati anche il secondo e terzo motivo, concernenti rispettivamente la dedotta insussistenza della soggettività passiva e la riferibilità dell’atto impositivo. La Corte ha chiarito che la posizione di amministratore di fatto di una società “cartiera” comporta la riferibilità dell’atto impositivo alla persona fisica, distinguendo il caso di specie da quello, richiamato dalla difesa, in cui la società non costituisce un mero schermo. Parimenti infondato è stato ritenuto il quarto motivo, relativo alla dedotta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, atteso che, nelle ipotesi di dominus di una società schermo, alla persona fisica vanno ricondotti non solo le sanzioni ma anche i tributi, non essendo il rapporto fiscale della società rilevante ma solo quello facente capo all’interponente.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, con cui si censurava il malgoverno delle prove presuntive, poiché la critica mirava a una rivalutazione del merito, come tale inibita in sede di legittimità, ed ha rigettato il quinto motivo, non ravvisando i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese e, per la sola società, alla sanzione di cui all’art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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