Trasferimenti di denaro tra conti: donazione diretta e forma pubblica richiesta (Cass. civ. n. 982 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di somme di denaro mediante ordine di bancogiro dal conto del disponente a quello del beneficiario non integra una donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 cod. civ., ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 782 cod. civ., salvo che si tratti di donazione di modico valore. L’operazione bancaria costituisce, infatti, mero adempimento di un distinto accordo negoziale intervenuto tra donante e donatario, rispetto al quale l’istituto di credito svolge una funzione meramente esecutiva. L’animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale e, per i diritti reali immobiliari, deve emergere dall’atto pubblico, non potendo essere escluso da documenti esterni.

Il Fatto

Il ricorrente, erede universale del padre, convenne in giudizio la moglie del de cuius, chiedendo l’attribuzione della nuda proprietà di un immobile e la restituzione delle somme di denaro trasferite dal padre alla donna in vita, assumendo l’invalidità delle donazioni per difetto di animus donandi e di forma. La convenuta oppose l’esistenza di successivi testamenti che avevano disposto diversamente dei beni. Il Tribunale rigettò le domande, qualificando i trasferimenti di denaro come donazioni indirette, non soggette al requisito di forma; la Corte d’Appello confermò la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i primi tre motivi di ricorso, concernenti l’omesso esame dell’animus donandi. Ha chiarito che la spontaneità dell’attribuzione patrimoniale non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante che non integrino ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale e che, per gli immobili, il requisito deve emergere dall’atto pubblico, non potendo essere eliso da una lettera esterna priva di valenza pattizia. Il dedotto rapporto fiduciario, inoltre, esige un pactum fiduciae tra le parti, non desumibile da un atto unilaterale del fiduciante.

Accolto, invece, il quarto motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 18725 del 2017, secondo cui il trasferimento di strumenti finanziari mediante ordine di bancogiro configura una donazione tipica ad esecuzione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico. L’operazione bancaria è un mero adempimento di un accordo negoziale tra donante e donatario, con la banca quale “zona di transito” non coinvolta nel processo attributivo. La sentenza impugnata, che aveva qualificato i “passaggi di denaro” come donazioni indirette citando precedenti non conferenti (cointestazione di conti e buoni postali), è stata pertanto cassata.

La Corte ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di diversità tra le decisioni di merito, e ha assorbito il settimo motivo relativo alla lesione di legittima, poiché la rivalutazione della validità delle singole liberalità incide sulla formazione della massa ereditaria. Infine, ha rigettato il quinto motivo concernente il rigetto dell’ordine di esibizione di documenti bancari, trattandosi di strumento istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire all’onere probatorio della parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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