La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale non opera per gli accertamenti “a tavolino” (Cass. civ. Sez. V n. 1854 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte dirette, la garanzia del contraddittorio endo-procedimentale, con il relativo termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, opera esclusivamente nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente, e non anche in caso di accertamenti “a tavolino” espletati autonomamente dall’Amministrazione finanziaria nei propri uffici sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. Il perimetro di applicazione dell’obbligo di redazione del processo verbale di constatazione è segnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto del termine dilatorio. La censura che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, miri a ottenere una rivalutazione dei fatti e del ragionamento decisorio del giudice di merito è inammissibile, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il Fatto

L’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2008, la plusvalenza realizzata dal contribuente a seguito della cessione di due aree. Per alcune particelle, l’Ufficio riteneva invalida la rivalutazione ex art. 7 legge n. 448 del 2001 per mancato versamento dell’imposta sostitutiva; per altre, contestava la natura fittizia e simulata della risoluzione dell’atto di donazione, in base alla quale il contribuente era divenuto proprietario del bene. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riteneva legittimo l’accertamento con riferimento alla prima contestazione, escludendo la simulazione per la seconda. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il contribuente, sia l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente per definizione agevolata, non essendovi prova che la cartella di pagamento fosse stata emessa in ragione dell’avviso di accertamento impugnato. Nel merito, ha rigettato il ricorso principale, confermando che le regole sul processo verbale di constatazione e sul contraddittorio endo-procedimentale si applicano solo agli accertamenti “a sorpresa” che implicano un’intromissione nei luoghi di pertinenza del contribuente. La giurisprudenza costante richiede la redazione del verbale ex art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 solo per gli accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione, non per gli accertamenti “a tavolino” (Cass. n. 8246/2018). Il termine dilatorio, pertanto, non opera in quest’ultima ipotesi (Cass. n. 24793/2020), salvo che per i tributi armonizzati, dove la violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (Cass. n. 37234/2022; Cass. Sez. U. n. 24823/2015). Ha, infine, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia, poiché la censura sulla valutazione degli elementi di prova della simulazione mirava a una rivalutazione dei fatti rimessa al giudice di merito, non a un vizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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