Inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale respinta e responsabilità del difensore (Cass. civ. n. 34402 del 23.11.2022)
Principi di diritto (Massima)
La trascrizione della domanda giudiziale che sia stata respinta con sentenza passata in giudicato perde efficacia ipso iure, senza che possa trovare applicazione la sanzione dell’inefficacia per mancata rinnovazione nel ventennio prevista dall’art. 2668-bis cod. civ., la quale opera solo se la causa sia ancora pendente. Ne deriva che il difensore non è obbligato a richiedere la rinnovazione di una trascrizione ormai priva di titolo, né può configurarsi un inadempimento all’obbligo di segnalazione al cliente della scadenza del termine, difettando il nesso eziologico tra la condotta del legale ed il pregiudizio lamentato.
Il Fatto
Il contribuente e la società proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento che aveva rigettato la loro domanda di risarcimento danni nei confronti dell’avvocato, per l’omessa rinnovazione, entro il ventennio, dell’iscrizione tavolare di una domanda giudiziale.
La vicenda traeva origine da un giudizio di simulazione di donazione, definito con sentenza di rigetto passata in giudicato, successivamente impugnata per revocazione e accolta. Nel frattempo, i beni erano stati alienati e l’annotazione della domanda giudiziale non era stata rinnovata, determinando la soccombenza dei ricorrenti nel giudizio tavolare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 2668-bis cod. civ., sull’interpretazione della procura e sul mandato professionale, dichiarandoli inammissibili.
Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha chiarito il raccordo tra l’art. 2668 cod. civ., che prevede la cancellazione della trascrizione in caso di rigetto della domanda, e l’art. 2668-bis cod. civ., che sanziona con l’inefficacia la mancata rinnovazione. Quando la domanda non è più pendente, la trascrizione perde efficacia ipso iure e l’inefficacia per decorso del ventennio non può verificarsi, rendendo la rinnovazione un’attività non dovuta dal difensore.
La Corte ha precisato che la sentenza passata in giudicato resta definitiva anche se impugnata per revocazione, salvo i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ., con la conseguenza che la trascrizione avrebbe dovuto essere cancellata, anche d’ufficio, prima della scadenza del ventennio.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha rilevato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per la mancata trascrizione del testo integrale della procura, e la novità della questione relativa alla violazione dell’art. 40 del codice deontologico, non devoluta al giudice di merito.
Nota della Redazione
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