Notifica alla parte contumace e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. 6 n. 33433 del 11.11.2022)

Principi di diritto (Massima)
In caso di giudizio svoltosi nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Tale prescrizione non trova deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.. È validamente compiuta la notificazione cosiddetta “virtuale” ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ. qualora il destinatario, correttamente identificato, si rifiuti di ricevere la copia dell’atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto.

Il Fatto

Nel 2017, il creditore conveniva in giudizio i fratelli per sentir dichiarare la simulazione, la nullità e l’inefficacia, nonché per l’azione revocatoria ordinaria, di una donazione di quote di immobili compiuta dal debitore in favore dei propri fratelli, esponendo di essere creditore per una somma complessiva derivante da condanne penali e altre azioni illecite. Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione ma accoglieva quella di revocatoria, dichiarando inefficace l’atto di donazione e condannando i convenuti alle spese. La Corte di appello rigettava l’appello proposto dai due fratelli, confermando la sentenza di prime cure. Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., contestando la declaratoria di tardività dell’appello. In particolare, sostenevano che la notifica della sentenza di primo grado fosse inidonea a far decorrere il termine breve, essendo stata effettuata in forma esecutiva e non mediante notifica personale, e che fosse nulla perché non risultava indicato chi avesse rifiutato la notifica. Lamentavano, inoltre, l’omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini.

La Corte ha disatteso il motivo, richiamando il principio per cui, in caso di contumacia, la sentenza deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., per la decorrenza del termine breve. Ha precisato, tuttavia, che tale prescrizione non trova deroga neppure quando la notifica sia avvenuta in forma esecutiva ex art. 479 cod. proc. civ., citando il precedente di Sez. 3, n. 5682 del 2006.

Quanto alla validità della notifica effettuata con le forme cosiddette “virtuali”, la Corte ha chiarito che essa è validamente compiuta ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ. qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall’ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell’atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto. Nel caso di specie, le cartoline di ricevimento attestavano che il rifiuto proveniva dal destinatario indicato, la cui identificazione doveva ritenersi verificata, con forza certificatoria delle attestazioni dell’agente postale fino a querela di falso.

Quanto alla rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ha evidenziato che tale istituto presuppone una causa non imputabile, di carattere assoluto e in rapporto causale con la decadenza. Nel motivo di ricorso non era indicato alcun evento del genere, essendo la dedotta nullità della notifica insuscettibile di configurare una causa non imputabile, stante la validità della notifica stessa. Irrilevante è stata ritenuta anche la successiva denuncia per falso in atto pubblico.

Dal rigetto del primo motivo è conseguito l’assorbimento dei restanti motivi, relativi alla dedotta nullità degli atti di primo grado, all’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. e alla condanna alle spese. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *