Simulazione e interposizione fittizia accertabili incidenter tantum (Cass. civ. Sez. II n. 24056 del 03.08.2022)
Principi di diritto (Massima)
La simulazione, sia essa assoluta o relativa, come l’interposizione fittizia di persona, può essere oggetto non solo di una domanda di accertamento con efficacia di giudicato, ma anche di una domanda di accertamento meramente incidentale, volta a una pronuncia non idonea al giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 34 c.p.c. In tale evenienza, il contraente dell’acquisto simulato o fiduciario pretermesso non è parte necessaria del giudizio né ha un interesse giuridico che ne legittimi la partecipazione, sicché non è incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. Il legittimario che faccia valere la simulazione in funzione del conseguimento della quota di riserva riveste la qualità di terzo e può fornirne la prova anche per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti degli artt. 2721 e 2729 c.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalle successioni della madre e del padre delle parti. Il tribunale, accertata la lesione della quota di riserva del figlio, disponeva la reintegrazione mediante riduzione delle disposizioni testamentarie in favore delle sorelle, con attribuzione dei beni e conguagli.
La corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo inammissibile la prova testimoniale dedotta dalla convenuta volta ad accertare la donazione indiretta compiuta dalla madre in favore del fratello tramite la cessione di cubatura effettuata per interposta persona. Secondo il giudice di secondo grado, l’accertamento della vicenda simulatoria avrebbe richiesto un’apposita domanda da proporsi nei confronti di tutti i partecipanti all’accordo, ivi compresa la testimone, parte necessaria del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando il presupposto secondo cui l’accertamento della simulazione richiederebbe sempre una domanda in via principale. La Corte ha chiarito che la simulazione può essere dedotta anche incidenter tantum, come antecedente logico-giuridico necessario della domanda principale, con effetti limitati alle parti di quest’ultima e senza che il contraente pretermesso possa ritenersi litisconsorte necessario.
Da tale premessa discende l’inammissibilità della testimonianza della partecipante all’accordo, non sussistendo in capo alla stessa alcun interesse giuridico attuale e concreto che ne legittimi la partecipazione al giudizio. La Corte ha, inoltre, precisato che il legittimario che invoca la simulazione per conseguire la quota di riserva agisce come terzo, essendo ammesso alla prova per testimoni e per presunzioni anche oltre i limiti di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nell’interpretazione del testamento deve privilegiarsi la volontà del testatore desumibile dagli elementi intrinseci alla scheda, con ricorso agli elementi estrinseci solo in via sussidiaria, ove il testo non risulti chiaro. La corte d’appello, avendo preferito il criterio catastale agli espliciti riferimenti descrittivi contenuti nella disposizione testamentaria, si è discostata da tale principio.
La sentenza è stata, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in differente composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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