Detraibilità dei debiti del coerede nella massa fittizia e divieto di rilievo d’ufficio della prescrizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16422 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di riduzione per lesione di legittima, la quota disponibile non costituisce una detrazione dal relictum, ma rappresenta il risultato del calcolo effettuato sulla massa ereditaria fittizia ex art. 556 c.c., ricostruita sommando al relictum, al netto dei debiti, il valore delle donazioni. Il credito del coerede verso il defunto, vantato ex art. 936 c.c. per le spese di costruzione su area altrui, non si prescrive automaticamente all’apertura della successione; la relativa eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio dal giudice. I debiti ereditari, ex art. 556 c.c., non possono essere dedotti se non sui beni su cui gravano, fino a concorrenza dell’attivo; in mancanza di attivo, i crediti dei coeredi si detraggono proporzionalmente dalle somme a loro carico per la reintegrazione della legittima.
Il Fatto
La controricorrente, coniuge del de cuius, agiva in giudizio per ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima, chiedendo la riduzione delle donazioni effettuate dal marito in favore dei figli di primo letto. Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda, riconoscendo alla donna il diritto di abitazione sull’immobile ex art. 540 c.c. e dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali.
La Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di riduzione, condannando i donatari alla restituzione delle somme necessarie a reintegrare la riserva. I giudici di merito escludevano, tuttavia, la deducibilità dei crediti vantati dai figli per le spese di costruzione degli immobili, ritenendo prescritto il diritto ex art. 936 c.c. al momento dell’apertura della successione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, chiarisce la corretta metodologia di calcolo della legittima. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la quota disponibile dovrebbe essere detratta dal relictum, è errata: la quota disponibile non è un elemento sottrattivo, ma un parametro di verifica dell’eccedenza delle donazioni. Essa si determina solo all’esito della formazione della massa fittizia, ex art. 556 c.c., composta da relictum, diminuito dei debiti, e donatum.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene fondata la doglianza relativa all’eccezione di prescrizione sollevata d’ufficio. Il diritto di credito dei figli per la realizzazione degli immobili su area del padre non si prescrive automaticamente con l’apertura della successione. La prescrizione, quale eccezione in senso stretto, deve essere proposta dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte precisa inoltre che i debiti ereditari, ex art. 556 c.c., possono essere dedotti solo se esiste un attivo ereditario. Nel caso di specie, non essendovi attivo, i crediti dei coeredi non si detraggono dalla massa di calcolo della riserva, ma devono essere detratti proporzionalmente dalle somme poste a loro carico per la reintegrazione della legittima della controricorrente, la quale è tenuta pro quota al pagamento ex art. 754 c.c..
In relazione al terzo motivo, la Corte rileva l’omessa pronuncia sul credito per spese funerarie, rinviando alle considerazioni già svolte per le modalità di riconoscimento. Il ricorso incidentale viene dichiarato inammissibile e infondato, non avendo la ricorrente indicato la presunta tardività dell’appello incidentale avversario. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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