Inammissibile il ricorso per cassazione notificato alla parte deceduta (Cass. civ. n. 35878 del 22.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
È affetto da nullità radicale e insanabile, e pertanto è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto nei confronti della parte deceduta, anziché nei confronti degli eredi che hanno preso parte al precedente grado di giudizio concluso dalla sentenza impugnata. Tale nullità non può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio degli eredi avvenuta oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., non essendo configurabile un rapporto processuale nei confronti di un soggetto inesistente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello concernente un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2003, relativo a una plusvalenza derivante dal trasferimento di un terreno edificabile. Nel giudizio di rinvio, le eredi legittime della contribuente, deceduta dopo la prima sentenza di appello, si erano costituite riassumendo il giudizio. Il ricorso per cassazione, tuttavia, veniva notificato dall’Agenzia alla contribuente deceduta presso il domicilio eletto del difensore, e non alle eredi che avevano partecipato al giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti, ritenendola fondata. Ha osservato che il ricorso era stato proposto nei confronti della contribuente deceduta, soggetto inesistente nel momento in cui il ricorso è stato notificato, in violazione dell’art. 366, n. 1, cod. proc. civ..

La Suprema Corte ha precisato che, non essendo configurabile un rapporto processuale nei confronti di un soggetto inesistente, il ricorso deve ritenersi affetto da nullità radicale ed insanabile, non potendo attribuirsi alcun rilievo all’eventuale errore materiale nell’intestazione della sentenza di appello che continui a indicare la parte defunta. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale (tra cui Cass., Sez. 5^, n. 10815 del 2002 e Cass., Sez. 5^, n. 15533 del 2004).

Quanto alla possibilità di sanatoria della nullità mediante la costituzione degli eredi, la Corte l’ha ritenuta irrilevante nel caso di specie. Pur ammettendo che tale sanatoria possa operare, la stessa presuppone che la costituzione avvenga entro il termine lungo di impugnazione. Nel caso in esame, invece, le eredi si erano costituite oltre la scadenza del termine di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ..

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle controricorrenti.

Nota della Redazione

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