La simulazione relativa non è opponibile al legittimario ma è rilevabile dall’erede (Cass. civ. Sez. II n. 41132 del 21.12.2021)

Principi di diritto (Massima)
L’erede che agisce in simulazione per conseguire la collazione delle donazioni subentra nella posizione del de cuius e non è terzo, mentre assume la qualità di terzo solo se agisce in riduzione per la lesione della legittima. In tale ultima ipotesi, l’azione di simulazione è funzionale alla tutela della quota di riserva e il termine di prescrizione dei diritti decorre dall’apertura della successione. L’art. 1415 c.c. non si applica alla simulazione relativa, che non comporta l’apparenza di un titolare diverso, ma solo alla simulazione assoluta o all’interposizione fittizia di persona. La collazione presuppone la qualità di coerede e non opera quando la successione è regolata da testamento che istituisce un solo erede universale.

Il Fatto

Due fratelli, qualificatisi legittimari pretermessi, convenivano in giudizio la sorella, erede testamentaria del padre, per far accertare che le donazioni ricevute in vita dal genitore avevano natura mista (negotia mixta cum donatione) e che, pertanto, le disposizioni testamentarie lesive della loro quota di riserva andavano ridotte. La sorella, a sua volta, chiedeva in via riconvenzionale la riduzione e la collazione delle donazioni effettuate in favore dei fratelli.

Il Tribunale rigettava le domande di simulazione, ma la Corte d’Appello, in parziale riforma, riteneva l’azione di simulazione non prescritta, ma infondata nel merito, poiché la simulazione non poteva essere opposta alla convenuta, qualificata come terza acquirente di buona fede ai sensi dell’art. 1415 c.c. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i due fratelli.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Il giudice di appello aveva errato nell’applicare l’art. 1415 c.c. alla fattispecie. La norma, che sancisce l’inopponibilità della simulazione ai terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, presuppone una simulazione assoluta o un’interposizione fittizia di persona, in cui vi è un soggetto che appare titolare di un diritto altrui. Nella simulazione relativa contestata, invece, i donatari erano i reali titolari dei beni e contestavano solo la qualificazione dell’atto: non esisteva quindi alcun titolare apparente.

La Corte chiarisce inoltre la distinzione tra la posizione dell’erede che agisce per la collazione e quella del legittimario che agisce in riduzione. Il successore universale che chiede la collazione delle donazioni agisce per ricostituire l’uguaglianza tra coeredi e subentra nella posizione del de cuius, non potendo quindi essere considerato terzo rispetto al negozio impugnato. Solo il legittimario che agisce in riduzione per la lesione della propria quota di riserva è terzo, in quanto fa valere un diritto sorto solo con l’apertura della successione.

Nel caso di specie, il giudicato interno aveva accertato che la sorella era l’unica erede testamentaria e che i fratelli erano esclusivamente legatari: mancava quindi la qualità di coeredi, presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto della collazione ex art. 737 c.c. L’accoglimento dell’azione di riduzione da parte di uno o dell’altro soggetto non avrebbe comunque fatto rivivere l’istituto, poiché le donazioni sono già destinate per legge a comporre la quota di riserva dei legittimari lesi.

Quanto ai ricorsi incidentali, la Corte rigetta i motivi condizionati che eccepivano la prescrizione dell’azione di simulazione. I diritti fatti valere dai legittimari trovano la loro genesi nell’apertura della successione e da questa data decorre il termine di prescrizione, non dalla stipula delle donazioni. Vengono altresì dichiarati inammissibili i motivi che contestano la valutazione delle prove e delle presunzioni operate dai giudici di merito, in quanto sollecitano un nuovo apprezzamento di fatto precluso in sede di legittimità. La Corte dà infine atto che l’azione di riduzione proposta dai legittimari, essendo finalizzata a far emergere una donazione di valore inferiore, è soggetta alle regole di prescrizione che decorrono dall’apertura della successione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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